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Sez. L, Sentenza n. 2936 del 28/04/1983 (Rv. 427849 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DIRITTO ALLA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI ED ALL'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - INSUSSISTENZA - LIMITI - ACCERTAMENTO DELLA PORTATA DEI REGOLAMENTI DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE IN ORDINE ALL'OGGETTO DI DETTA DISCIPLINA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427849-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DIRITTO ALLA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI ED ALL'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - INSUSSISTENZA - LIMITI - ACCERTAMENTO DELLA PORTATA DEI REGOLAMENTI DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE IN ORDINE ALL'OGGETTO DI DETTA DISCIPLINA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Il diritto alla definitiva assegnazione a mansioni superiori (ove la stessa non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto) e all'attribuzione della qualifica corrispondente è stato riconosciuto a tutti i lavoratori - dopo un periodo previsto dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi - soltanto dall'art. 2103 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ed esso, perciò, in Mancanza di specifiche previsioni della disciplina, collettiva o individuale, applicabile al rapporto di lavoro, non è configurabile in relazione a periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 13 citato. L'accertamento, a tale riguardo, della portata dei regolamenti dell'autonomia negoziale è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici ed errori giuridici, è incensurabile in Sede di legittimità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)