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Sez. 6, Sentenza n. 26873 del 27/05/2005 Cc. (dep. 20/07/2005) Rv. 231918 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - ricorso - IN GENERE | Misura cautelare personale - Proroga tardiva - Omessa scarcerazione - Appello al Tribunale competente ex art. 310 cod. proc. pen. - Interesse a impugnare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231918-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - ricorso - IN GENERE

In tema di procedure incidentali de libertate, sussiste l'interesse dell'indagato a proporre appello dinanzi al Tribunale competente ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale il g.i.p., che abbia tardivamente adottato il provvedimento di proroga di una misura cautelare personale, rigetti l'istanza di scarcerazione conseguente alla perdita di efficacia della misura stessa per decorso del tempo. La proroga di una misura cautelare, di cui sia accertata la tardività, é infatti un provvedimento inidoneo a legittimare la detenzione, che, ove si protragga, può fondare la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, in quanto l'art. 314 cod. proc. pen., pur ammettendo detta riparazione solo in caso di accertata mancanza - originaria o sopravvenuta - dei presupposti previsti dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., é, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, suscettibile di interpretazione estensiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)