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Sez. 5, Ordinanza n. 35822 del 22/12/2023 (Rv. 669878 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Notifica mediante invio diretto di raccomandata con a.r. del concessionario - Art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 vigente ratione temporis - LegittimitĂ  - Anche dopo la modificazione ex art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999.
Stato
decisa il 2023-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669878-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)