Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16073 del 14/07/2014 (Rv. 632123 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Contributi previdenziali versati alla gestione pensionistica obblicatoria - Deducibilità - Natura obbligatoria o facoltativa dei versamenti - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI
In tema di IRPEF, la deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, prevista dall'art. 10, primo comma, lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), n. 1, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, si applica non solo ai versamenti obbligatori ma anche a quelli facoltativi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 13 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)