Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 490 del 1993
Massime (1)
Massima n. 20053
- Impiego pubblico
- Dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici
- Destituzione di diritto ("decadenza dal servizio") in caso di condanna penale per reati specificamente indicati
- Omessa previsione del procedimento disciplinare
- Questione avente ad oggetto norma già dichiarata, "in parte qua", costituzionalmente illegittima
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, essendo già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, 'in parte qua', la norma denunciata. - S. n. 197/1993.
Norme impugnate
- art. 15, comma 4-septies, legge 19 marzo 1990, n. 55
- art. 15, comma 4-octies, legge 19 marzo 1990, n. 55
- art. 1 legge 18 gennaio 1992, n. 16
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promossi con ordinanze emesse il 15 marzo 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 21 ottobre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria ed il 3 dicembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo - sezione di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 344, 345 e 351 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 15 marzo 1993 (r.o. n. 344 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 - introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 -, nella parte in cui prevedono la decadenza di diritto dei pubblici dipendenti a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei reati elencati nel precedente comma 1 del medesimo art. 15;
che questione sostanzialmente identica è stata sollevata dal T.A.R. della Liguria con ordinanza del 21 ottobre 1992, pervenuta a questa Corte l'8 giugno 1993 (r.o. n. 345 del 1993), in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, nonché dal T.A.R. dell'Abruzzo - sezione di Pescara, con ordinanza del 3 dicembre 1992, pervenuta a questa Corte il 9 giugno 1993 (r.o. n. 351 del 1993), in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione;
che, ad avviso dei remittenti, la normativa impugnata, reintroducendo in sostanza l'istituto della destituzione di diritto già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 971 del 1988, viola i sopra indicati parametri costituzionali in quanto contrasta con il criterio di ragionevolezza, con il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, con il diritto di difesa, nonché con il principio di eguaglianza per irrazionale parificazione tra i dipendenti pubblici e coloro che ricoprono cariche pubbliche;
punto 2
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 197 del 1993, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-octies , della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, "nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19";
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali del Lazio, della Liguria e dell'Abruzzo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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