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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 490 del 1993

Decisione
decisa il 1993-12-22, depositata il 1993-12-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:490
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20053

  • Impiego pubblico
  • Dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici
  • Destituzione di diritto ("decadenza dal servizio") in caso di condanna penale per reati specificamente indicati
  • Omessa previsione del procedimento disciplinare
  • Questione avente ad oggetto norma già dichiarata, "in parte qua", costituzionalmente illegittima
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, essendo già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, 'in parte qua', la norma denunciata. - S. n. 197/1993.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promossi con ordinanze emesse il 15 marzo 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 21 ottobre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria ed il 3 dicembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo - sezione di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 344, 345 e 351 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 15 marzo 1993 (r.o. n. 344 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 - introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 -, nella parte in cui prevedono la decadenza di diritto dei pubblici dipendenti a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei reati elencati nel precedente comma 1 del medesimo art. 15; che questione sostanzialmente identica è stata sollevata dal T.A.R. della Liguria con ordinanza del 21 ottobre 1992, pervenuta a questa Corte l'8 giugno 1993 (r.o. n. 345 del 1993), in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, nonché dal T.A.R. dell'Abruzzo - sezione di Pescara, con ordinanza del 3 dicembre 1992, pervenuta a questa Corte il 9 giugno 1993 (r.o. n. 351 del 1993), in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione; che, ad avviso dei remittenti, la normativa impugnata, reintroducendo in sostanza l'istituto della destituzione di diritto già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 971 del 1988, viola i sopra indicati parametri costituzionali in quanto contrasta con il criterio di ragionevolezza, con il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, con il diritto di difesa, nonché con il principio di eguaglianza per irrazionale parificazione tra i dipendenti pubblici e coloro che ricoprono cariche pubbliche;
punto 2
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente; che questa Corte, con sentenza n. 197 del 1993, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-octies , della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, "nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19"; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali del Lazio, della Liguria e dell'Abruzzo con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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