diritto.io

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012

Testo in vigore al

Art. 100 Indipendenza del revisore interno

1.

Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione in modo da garantire che lo stesso eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità.

Se il revisore interno è un funzionario, egli esercita le sue funzioni esclusive di revisione contabile in piena indipendenza e impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto dei funzionari e precisate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'indipendenza e l'affidabilità del revisore interno, compreso il diritto di quest'ultimo di avviare un'azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Titolo V. Appalti pubblici e concessioni;

Capo 1. Disposizioni generali

Sezione 1. Ambito d'applicazione e principi di aggiudicazione

Art. 101 Definizioni ai fini del presente titolo

1. Ai fini del presente titolo:

  1. a) per «appalto» si intende l'acquisizione da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, mediante contratto, di lavori, forniture o servizi, e l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili, da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse;

  2. b) per «appalto pubblico» si intende un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 117 e 190, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi. Gli appalti pubblici includono:

    1. i) gli appalti immobiliari;

    2. ii) gli appalti di forniture;

    3. iii) gli appalti di lavori;

    4. iv) gli appalti di servizi;

  3. c) per «contratto di concessione» si intende un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 117 e 190, per affidare a un operatore economico l'esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi («concessione»). La remunerazione consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'aggiudicazione di un contratto di concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma un rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi in questione;

  4. d) per «contratto» si intende un appalto pubblico o un contratto di concessione;

  5. e) per «contratto quadro» si intende un appalto pubblico concluso tra uno o più operatori economici e tra una o più amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ad appalti specifici basati su di esso da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

  6. f) per «sistema dinamico di acquisizione» si intende un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente;

  7. g) per «operatore economico» si intende una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti pubblici, o un raggruppamento di tali persone che offra la fornitura di prodotti, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi o la fornitura di beni immobili;

  8. h) per «documento di gara» si intende qualsiasi documento prodotto dall'amministrazione aggiudicatrice o al quale l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi della procedura di appalto, ivi compresi:

    1. i) le misure di pubblicità stabilite nell'articolo 103;

    2. ii) l'invito a presentare offerte;

    ii) il capitolato d'oneri, che include le specifiche tecniche e i pertinenti criteri, o i documenti descrittivi nel caso di un dialogo competitivo;

    1. iv) il progetto di contratto;

  9. i) per «decisione amministrativa definitiva» si intende la decisione di un'autorità amministrativa avente effetto definitivo e vincolante conformemente al diritto del paese in cui è stabilito l'operatore economico o del paese in cui si trova l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero secondo il diritto dell'Unione applicabile;

  10. j) per «centrale di committenza» si intende un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

  11. k) per «offerente» si intende un operatore economico che ha presentato un'offerta;

  12. l) per «candidato» si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, una procedura competitiva con negoziazione, un dialogo competitivo, un partenariato per l'innovazione, un concorso di progettazione o una procedura negoziata;

  13. m) per «potenziale offerente» si intende un operatore economico iscritto in un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;

  14. n) per «subappaltatore» si intende un operatore economico proposto da un candidato od offerente o contraente a eseguire parte di un contratto. Il subappaltatore non ha un impegno giuridico diretto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Un contratto misto avente a oggetto due o più tipi di appalti (lavori, forniture o servizi) o concessioni (lavori o servizi), o avente a oggetto sia appalti che concessioni, è aggiudicato secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.

3. Fatti salvi gli articoli da 105 bis a 108, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni, né ai contratti di assistenza tecnica definita conformemente all'articolo 125, paragrafo 8, conclusi con la BEI o il Fondo europeo per gli investimenti.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'ulteriore definizione e ambito di applicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, la nomenclatura applicabile con riferimento al «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», i contratti misti, gli operatori economici nonché i contratti quadro e contratti specifici basati su questi ultimi che coprono la durata massima dei contratti quadro e l'aggiudicazione e le modalità di attuazione dei contratti specifici basati su contratti quadro conclusi rispettivamente con uno o più operatori economici.

Art. 102 Principi applicabili agli appalti pubblici

1. Tutti gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

2.

Tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera d).

Il valore stimato di un contratto non può essere stabilito con l'intenzione di eludere le norme applicabili e nessun contratto può essere frazionato a tal fine.

L'amministrazione aggiudicatrice divide un contratto in lotti ogniqualvolta sia opportuno tenendo debitamente conto di un'ampia concorrenza.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

Sezione 2. Pubblicazione

Art. 103 Misure di pubblicità

1. Per le procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, o all'articolo 190, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

  1. a) un bando di gara per avviare la procedura, tranne nel caso della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera d);

  2. b) un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura.

2. Le procedure di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, o all'articolo 190 sono oggetto di un' adeguata pubblicità.

3. La pubblicazione di talune informazioni relative all'aggiudicazione di un contratto può essere omessa qualora la divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra di loro.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i requisiti per la pubblicità delle procedure con riferimento al loro valore rispetto alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, la pubblicità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice nel pieno rispetto del principio di non discriminazione e il contenuto e la pubblicazione dei bandi di gara.

Sezione 3. Procedure di aggiudicazione degli appalti

Art. 104 Procedure di appalto

1. Le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione o di appalti pubblici, compresi i contratti quadro, assumono una delle seguenti forme:

  1. a) procedura aperta;

  2. b) procedura ristretta, anche tramite un sistema dinamico di acquisizione;

  3. c) concorso di progettazione;

  4. d) procedura negoziata, anche senza previa pubblicazione;

  5. e) dialogo competitivo;

  6. f) procedura competitiva con negoziazione;

  7. g) partenariato per l'innovazione;

  8. h) procedure a seguito di invito a manifestare interesse.

2. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.

3.

Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure competitive con negoziazione e nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione e che non rientrano in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 106 e 107 a presentare un'offerta.

Fatto salvo il primo comma, l'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati da invitare a partecipare alla procedura sulla base di criteri di selezione oggettivi e non discriminatori, indicati nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

4.

In tutte le procedure che comportano una negoziazione, l'amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti le offerte iniziali e le eventuali offerte successive o parti di esse, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri precisati nei documenti di gara non sono soggetti a negoziazione.

Un'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare un contratto sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione qualora abbia indicato, nei documenti di gara, che si riserva la possibilità di farlo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere:

  1. a) alla procedura aperta o ristretta per qualunque acquisto;

  2. b) a procedure che comportano un invito a manifestare interesse per contratti di valore inferiore alla soglia di cui all'articolo 118, paragrafo 1, per preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte o per stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione o offerte;

  3. c) a un concorso di progettazione per acquisire un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara;

  4. d) al partenariato per l'innovazione per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano;

  5. e) alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo per contratti di concessione, per i contratti di servizi di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9, nei casi in cui sono state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta a una procedura aperta o ristretta dopo il completamento della procedura iniziale e per i casi in cui ciò sia giustificato da circostanze specifiche legate, tra l'altro, alla natura o alla complessità dell'oggetto del contratto o al tipo specifico di contratto, come ulteriormente precisato negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento;

  6. f) alle procedure negoziate per contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, o, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, solo per tipi specifici di acquisti che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE e in circostanze eccezionali chiaramente definite negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

6.

Il sistema dinamico di acquisizione è aperto per tutta la sua durata a ogni operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.

L'amministrazione aggiudicatrice segue le norme relative alla procedura ristretta per gli appalti tramite un sistema dinamico di acquisizione.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi e i meccanismi aggiuntivi di dettaglio delle procedure di appalto per l'aggiudicazione dei contratti di cui al paragrafo 1 con riferimento al loro valore rispetto alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, il numero minimo di candidati da invitare per ciascun tipo di procedura, le ulteriori condizioni per il ricorso alle varie procedure, il sistema dinamico di acquisizione e le offerte irregolari e inaccettabili.

Art. 104 bis Appalto interistituzionale e appalto congiunto

1.

Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui agli articoli 208 e 209 e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate hanno la facoltà di eseguire la procedura e la gestione del susseguente contratto o contratto quadro su base interistituzionale sotto la guida di una delle amministrazioni aggiudicatrici.

Gli organismi istituiti dal Consiglio nell'ambito della PESC di cui al titolo V del TUE possono anch'essi partecipare alle procedure interistituzionali.

Le condizioni stabilite da un contratto quadro sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici individuate a tale fine dall'avvio della procedura di appalto e gli operatori economici parti del contratto quadro.

2.

Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra un'istituzione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di appalto può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Con gli Stati dell'EFTA e con i paesi candidati dell'Unione si può procedere a un appalto congiunto, se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.

In caso di procedura di appalto congiunta, si applicano le disposizioni procedurali delle istituzioni.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro detiene o gestisce una quota del valore totale stimato del contratto pari o superiore al 50 %, oppure in altri casi debitamente motivati, l'istituzione può decidere che all' appalto congiunto si applichino le norme procedurali dell'amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro, purché tali norme possano essere considerate equivalenti a quelle dell'istituzione.

L'istituzione e l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, di uno Stato EFTA o di un paese candidato all'adesione all'Unione che svolgono congiuntamente l'appalto si accordano, in particolare, sulle modalità pratiche della valutazione delle domande di partecipazione o delle offerte, sull'aggiudicazione del contratto, sul diritto da applicare al contratto e sul giudice competente in caso di controversie.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'appalto interistituzionale.

Art. 105 Preparazione di una procedura di appalto

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può svolgere una consultazione preliminare di mercato ai fini della preparazione della procedura.

2. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice individua l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e illustrando le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare e specifica i criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione applicabili. L'amministrazione aggiudicatrice indica altresì quali elementi definiscono i requisiti minimi che tutte le offerte devono soddisfare. I requisiti minimi comprendono il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale applicabili elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il contenuto dei documenti di gara, in particolare in merito ai progetti di contratto, alle caratteristiche delle etichettature, alle norme e agli standard ambientali, sociali o di altro tipo e la consultazione preliminare di mercato.

Art. 105 bis Tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso l'individuazione dei rischi e l'imposizione di sanzioni amministrative

1.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione istituisce e gestisce un sistema di individuazione precoce e di esclusione.

Tale sistema mira a facilitare:

  1. a) l'individuazione precoce dei rischi che minacciano gli interessi finanziari dell'Unione,

  2. b) l'esclusione di un operatore economico che si trovi in una delle situazioni che danno luogo all'esclusione elencate all'articolo 106, paragrafo 1,

  3. c) l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un operatore economico a norma dell'articolo 106, paragrafo 13.

2.

La decisione di escludere e/o di irrogare una sanzione pecuniaria è adottata dall'amministrazione aggiudicatrice. Essa si basa su una sentenza definitiva o su una decisione amministrativa definitiva.

Tuttavia, nelle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2, l'amministrazione aggiudicatrice deferisce il caso all'istanza di cui all'articolo 108, paragrafo 5, al fine di assicurare una valutazione centralizzata di dette situazioni. In tali casi l'amministrazione aggiudicatrice prende la sua decisione sulla base di una qualificazione giuridica preliminare, tenuto conto di una raccomandazione dell'istanza.

Qualora decida di discostarsi dalla raccomandazione dell'istanza, l'amministrazione aggiudicatrice motiva la sua decisione all'istanza.

3. Nei casi di cui all'articolo 107, l'amministrazione aggiudicatrice decide il rigetto di un operatore economico nell'ambito di una determinata procedura.

Art. 106 Criteri di esclusione e sanzioni amministrative

1. L'amministrazione aggiudicatrice esclude un operatore economico dalla partecipazione alle procedure di appalto disciplinate dal presente regolamento se:

  1. a) l'operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura concorsuale o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;

  2. b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

  3. c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

    1. i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto;

    2. ii) per aver concluso accordi con altri operatori economici allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

    3. iii) per aver violato diritti di proprietà intellettuale;

    4. iv) per aver tentato di influenzare il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di appalto;

    5. v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferirgli vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di appalto;

  4. d) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l'operatore economico è colpevole di:

    1. i) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 199510;

    2. ii) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 199711, e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio12, nonché corruzione quale definita nel diritto del paese dell'amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui è stabilito l'operatore economico o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

    3. iii) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio13;

    4. iv) riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14;

    5. v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio15, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;

    6. vi) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani quali definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio16;

  5. e) l'operatore economico ha mostrato significative carenze nell'ottemperare ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l'applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti;

  6. f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l'operatore economico ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio17.

2.

In mancanza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e f), o nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), l'amministrazione aggiudicatrice esclude l'operatore economico in base a una qualificazione giuridica preliminare delle condotte di cui a dette lettere, tenuto conto dei fatti accertati o di altre risultanze figuranti nella raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108.

La qualificazione preliminare di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione della condotta dell'operatore economico in questione da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. L'amministrazione aggiudicatrice rivede senza indugio la sua decisione di escludere l'operatore economico e/o di irrogare nei suoi confronti una sanzione pecuniaria in seguito alla notifica di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva. Nei casi in cui la durata dell'esclusione non sia stabilita dalla sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, spetta all'amministrazione aggiudicatrice stabilirla in base ai fatti accertati e alle risultanze e tenuto conto della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108.

Qualora detta sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva non consideri l'operatore economico colpevole della condotta oggetto di qualificazione giuridica preliminare in base alla quale è stato escluso, l'amministrazione aggiudicatrice pone fine senza indugio a tale esclusione e/o rimborsa le eventuali sanzioni pecuniarie irrogate.

I fatti e le risultanze di cui al primo comma includono, in particolare:

  1. a) fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dalla Corte dei conti, dall'OLAF o dal servizio di revisione contabile interna, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell'ordinatore;

  2. b) decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall'organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell'applicazione dei principi di deontologia professionale;

  3. c) decisioni della BCE, della BEI, del Fondo europeo per gli investimenti o di organizzazioni internazionali;

  4. d) decisioni della Commissione concernenti la violazione delle norme in materia di concorrenza dell'Unione o decisioni di un'autorità nazionale competente concernenti la violazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale.

3. Le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice adottate a norma degli articoli da 106 a 108 o, se del caso, le raccomandazioni dell'istanza di cui all'articolo 108 sono emesse conformemente al principio di proporzionalità e tenendo conto, in particolare, della gravità della situazione, ivi compresa la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull'immagine dell'Unione, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della sua durata e ricorrenza, dell'intenzione o del grado di negligenza, dell'entità limitata dell'importo interessato ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo o di altre circostanze attenuanti, come il livello di collaborazione dell'operatore economico con la pertinente autorità competente e il suo contributo all'indagine riconosciuto dall'amministrazione aggiudicatrice o la comunicazione della situazione di esclusione per mezzo della dichiarazione di cui al paragrafo 10 del presente articolo.

4. L'amministrazione aggiudicatrice esclude l'operatore economico qualora una persona che è membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale operatore economico si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) ad f). L'amministrazione aggiudicatrice esclude altresì l'operatore economico quando una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti di tale operatore economico si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b).

5. Qualora il bilancio sia eseguito in regime di gestione indiretta con paesi terzi, la Commissione, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108, può adottare una decisione di esclusione e/o irrogare una sanzione pecuniaria alle condizioni enunciate nel presente articolo, a seguito dell'inadempimento da parte del paese terzo delegato a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c). Ciò non pregiudica la responsabilità del paese terzo, prevista dall'articolo 60, paragrafo 3, di prevenire, individuare, rettificare e notificare irregolarità e frodi o di adottare una decisione di esclusione o irrogare sanzioni pecuniarie.

6. Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può escludere un operatore economico a titolo provvisorio, senza previa raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108, qualora la partecipazione dell'operatore economico in questione a una procedura di appalto costituisca una grave e imminente minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi, l'amministrazione aggiudicatrice sottopone immediatamente la questione all'istanza e adotta la decisione definitiva entro 14 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'istanza.

7.

L'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108 non esclude un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto, se:

  1. a) l'operatore economico ha adottato le misure correttive indicate al paragrafo 8 del presente articolo, dimostrando in tal modo la sua affidabilità. La presente lettera non si applica nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;

  2. b) è indispensabile per garantire la continuità del servizio per un periodo di tempo limitato e in attesa dell'adozione delle misure correttive indicate al paragrafo 8 del presente articolo;

  3. c) una tale esclusione sarebbe sproporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Inoltre, il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente liquidando l'attività commerciale, oppure dal liquidatore di un fallimento, un concordato preventivo o una procedura analoga prevista nel diritto nazionale.

Nei casi di non esclusione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, l'amministrazione aggiudicatrice specifica i motivi per non escludere l'operatore economico e ne informa l'istanza di cui all'articolo 108.

8. Le misure di cui al paragrafo 7 che pongono rimedio alla situazione di esclusione possono includere, in particolare:

  1. a) misure volte a individuare l'origine delle situazioni che danno adito all'esclusione e provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale nel pertinente settore di attività dell'operatore economico che siano idonei a correggere la condotta e a impedire che essa si verifichi nuovamente;

  2. b) la prova che l'operatore economico abbia adottato misure per compensare o risarcire il danno o il pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell'Unione dai fatti sottostanti che danno origine alla situazione di esclusione;

  3. c) la prova che l'operatore economico abbia effettuato o garantito il pagamento delle ammende irrogate dall'autorità competente o delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al paragrafo 1, lettera b).

9. L'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione riveduta dell'istanza di cui all'articolo 108, rivede senza indugio la sua decisione di escludere un operatore economico di propria iniziativa o su richiesta di tale operatore economico qualora quest'ultimo abbia adottato misure correttive sufficienti a dimostrare la sua affidabilità o abbia fornito nuovi elementi comprovanti che non sussiste più la situazione di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

10. Un candidato o offerente dichiara, al momento di presentare la domanda di partecipazione od offerta, se si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 107, paragrafo 1, e, se del caso, se ha adottato una delle misure correttive di cui al paragrafo 7, lettera a), del presente articolo. Se del caso, il candidato o offerente fornisce la stessa dichiarazione firmata da un'entità sulla cui capacità intende fare affidamento. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall'esigere tale dichiarazione per i contratti di valore molto modesto da definire negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 210.

11. Se l'amministrazione aggiudicatrice lo esige e qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, il candidato o offerente nonché l'entità sulla cui capacità il candidato o l'offerente intende fare affidamento forniscono:

  1. a) adeguata prova che il candidato o l'offerente non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione di cui al paragrafo 1;

  2. b) informazioni sulle persone che sono membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del candidato, offerente o entità o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del candidato, offerente o entità e adeguata prova che una o più di tali persone non si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f);

  3. c) adeguata prova che le persone fisiche o giuridiche che si assumono la responsabilità illimitata dei debiti di tale candidato, offerente o entità non si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui al paragrafo 1, lettere a) o b).

12. L'amministrazione aggiudicatrice può altresì applicare i paragrafi da 1 a 11 a un subappaltatore. In tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice esige che un candidato o offerente sostituisca un subappaltatore o un'entità sulla cui capacità il candidato o offerente intende fare affidamento, che si trovi in una situazione di esclusione.

13.

Per garantire un effetto deterrente, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108, può irrogare una sanzione pecuniaria a un operatore economico che abbia tentato di ottenere l'accesso a fondi dell'Unione partecipando o chiedendo di partecipare a una procedura di appalto allorché, senza averlo dichiarato in conformità del paragrafo 10 del presente articolo, si trova in una delle seguenti situazioni di esclusione:

  1. a) le situazioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), del presente articolo, in alternativa a una decisione di escludere l'operatore economico, qualora tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

  2. b) le situazioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del presente articolo, in aggiunta a un'esclusione che è necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, qualora l'operatore economico abbia adottato una condotta sistematica e ricorrente nell'intento di ottenere indebitamente fondi dell'Unione.

L'importo della sanzione pecuniaria rappresenta tra il 2 % e il 10 % del valore complessivo del contratto.

14.

La durata dell'esclusione non supera uno dei periodi seguenti:

  1. a) l'eventuale periodo stabilito dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva di uno Stato membro;

  2. b) cinque anni nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d);

  3. c) tre anni nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), e) ed f).

Un operatore economico è escluso fintantoché si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

15.

Il termine di prescrizione per l'esclusione di un operatore economico e/o l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei suoi confronti è di cinque anni a decorrere da una delle seguenti:

  1. a) la data della condotta che ha dato adito all'esclusione o, in caso di atti continui o ripetuti, la data alla quale la condotta è cessata, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), del presente articolo;

  2. b) la data della sentenza definitiva di un organo giurisdizionale nazionale o della decisione amministrativa definitiva nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo.

Il termine di prescrizione è interrotto da un atto della Commissione, dell'OLAF, dell'istanza di cui all'articolo 108 o di qualsiasi entità che partecipi all'esecuzione del bilancio, notificato all'operatore economico e riguardante indagini o procedimenti giudiziari. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo all'interruzione.

Ai fini del paragrafo 1, lettera f), del presente articolo si applica il termine di prescrizione per l'esclusione di un operatore economico e/o l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei suoi confronti di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Qualora la condotta dell'operatore economico rientri in più di uno dei motivi elencati nel paragrafo 1 del presente articolo, si applica il termine di prescrizione previsto per tali motivi più gravi.

16.

Per rafforzare, se necessario, l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, la Commissione pubblica sul proprio sito internet, fatta salva la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice, le seguenti informazioni relative all'esclusione e, se del caso, alla sanzione pecuniaria nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), del presente articolo:

  1. a) il nome dell'operatore economico in questione;

  2. b) la situazione di esclusione con riferimento al paragrafo 1 del presente articolo;

  3. c) la durata dell'esclusione e/o l'importo della sanzione pecuniaria.

Qualora la decisione sull'esclusione e/o la sanzione pecuniaria sia adottata in base alla qualificazione preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la pubblicazione indica che non vi è sentenza definitiva o, se del caso, decisione amministrativa definitiva. In tali casi, le informazioni relative a eventuali ricorsi, al loro stato e al loro esito come pure qualsiasi decisione riveduta dell'amministrazione aggiudicatrice sono pubblicate senza indugio. Qualora sia stata irrogata una sanzione pecuniaria, la pubblicazione indica altresì se la sanzione è stata pagata.

La decisione di pubblicare le informazioni è adottata dall'amministrazione aggiudicatrice a seguito della pertinente sentenza definitiva o, se del caso, della decisione amministrativa definitiva, o a seguito della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 108, secondo il caso. Tale decisione diviene efficace tre mesi dopo la sua notificazione all'operatore economico.

Le informazioni pubblicate sono rimosse non appena l'esclusione è terminata. In caso di sanzione pecuniaria, la pubblicazione è rimossa sei mesi dopo il pagamento di tale sanzione.

Conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001, in ordine ai dati personali l'amministrazione aggiudicatrice informa l'operatore economico dei diritti conferitigli dalle norme applicabili sulla protezione dei dati personali e delle procedure a sua diposizione per esercitarli.

17. In nessuno dei seguenti casi possono essere pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 16 del presente articolo:

  1. a) qualora occorra garantire la riservatezza dell'indagine o di un procedimento giudiziario nazionale;

  2. b) qualora la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato all'operatore economico in questione o sia altrimenti sproporzionata, in base ai criteri di proporzionalità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'importo della sanzione pecuniaria;

  3. c) qualora siano interessate persone fisiche, a meno che la pubblicazione dei dati personali sia giustificata a titolo eccezionale, fra l'altro, dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi, la decisione di pubblicare le informazioni è presa tenendo debitamente conto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

18. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il contenuto della dichiarazione di cui al paragrafo 10 del presente articolo e in merito alla prova di cui al paragrafo 11, lettera a), del presente articolo che un operatore economico non si trovi in una delle situazioni di esclusione, anche con riferimento al documento di gara unico europeo ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, e le situazioni in cui l'amministrazione aggiudicatrice può o non può esigere la presentazione di tale dichiarazione o prova.

Art. 107 Rigetto di una procedura di appalto

1. Nell'ambito di una determinata procedura di appalto l'amministrazione aggiudicatrice non aggiudica il contratto a un operatore economico che:

  1. a) si trovi in una situazione di esclusione a norma dell'articolo 106;

  2. b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;

  3. c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti di gara se ciò comporta una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

2. Prima di decidere il rigetto di un operatore economico nell'ambito di una determinata procedura di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice dà all'operatore economico la possibilità di presentare osservazioni, a meno che il rigetto sia stato motivato in conformità del paragrafo 1, lettera a), da una decisione di esclusione adottata nei confronti dell'operatore economico a seguito di un esame delle sue osservazioni.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le misure atte a evitare la distorsione della concorrenza nonché in materia di tale dichiarazione e prova che un operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 108 Sistema di individuazione precoce e di esclusione

1.

Le informazioni scambiate nell'ambito del sistema di individuazione precoce e di esclusione di cui all'articolo 105 bis del presente regolamento sono centralizzate in una banca dati creata dalla Commissione e sono gestite nel pieno rispetto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001 («banca dati»).

Le informazioni sono registrate nella banca dati dalla pertinente amministrazione aggiudicatrice nel contesto delle procedure d'appalto in corso e dei contratti esistenti previa notifica all'operatore economico in questione. Tale notifica può essere differita in via eccezionale, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali, fino a che tali motivi preminenti e legittimi a tutela della riservatezza non vengano meno.

In conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, un operatore economico soggetto al sistema di individuazione precoce e di esclusione ha il diritto di essere informato dei dati conservati nella banca dati facendone richiesta alla Commissione.

Le informazioni contenute in tale banca dati sono aggiornate, se del caso, in seguito a rettifica, cancellazione o modifica dei dati. Sono pubblicate unicamente in conformità dell'articolo 106, paragrafi 16 e 17, del presente regolamento.

2. L'individuazione precoce dei rischi che minacciano gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento si basa sulla trasmissione di informazioni alla Commissione da parte di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

  1. a) l'OLAF, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio18, ove un'indagine dell'OLAF in corso dimostri che potrebbe essere opportuno adottare misure precauzionali per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;

  2. b) un ordinatore della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione o di un'agenzia esecutiva in caso di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità, frode, corruzione o gravi violazioni del contratto;

  3. c) un'istituzione, un ufficio europeo o un'agenzia diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente paragrafo o un organismo nei casi di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità, frode, corruzione o gravi violazioni del contratto;

  4. d) le entità che eseguono il bilancio conformemente all'articolo 59 del presente regolamento, nei casi individuati di frodi e/o irregolarità, ove richiesto dalla normativa settoriale;

  5. e) le entità che eseguono il bilancio conformemente all'articolo 60 del presente regolamento, nei casi individuati di frodi e/o irregolarità.

3. A eccezione dei casi in cui le informazioni devono essere comunicate in conformità della normativa settoriale, le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2 del presente articolo comprendono:

  1. a) l'identificazione dell'operatore economico in questione;

  2. b) una sintesi dei rischi individuati o dei fatti in questione;

  3. c) ogni informazione che possa essere d'ausilio all'ordinatore nell'esecuzione della verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo, o nell'adozione di una decisione di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafi 1 o 2, o di una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria di cui all'articolo 106, paragrafo 13;

  4. d) se del caso, eventuali misure particolari necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, comprese misure per la salvaguardia degli elementi di prova a tutela dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali.

4.

La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui al paragrafo 3del presente articolo ai propri ordinatori e a quelli delle sue agenzie esecutive, a tutte le altre istituzioni, organismi, uffici europei e agenzie al fine di consentire loro di eseguire la necessaria verifica in relazione alle procedure d'appalto in corso e ai contratti esistenti.

Nell'eseguire tale verifica l'ordinatore esercita i suoi poteri a norma dell'articolo 66 e non può andare oltre le prescrizioni dei documenti di gara e delle disposizioni contrattuali.

Il periodo di conservazione delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 3 del presente articolo non supera un anno. Se, durante tale periodo, l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'istanza di formulare una raccomandazione in un caso di esclusione, il periodo di conservazione può essere prolungato fino a quando l'amministrazione aggiudicatrice ha adottato una decisione.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può adottare una decisione di escludere e/o di irrogare una sanzione pecuniaria e la decisione di pubblicare le relative informazioni soltanto dopo aver ottenuto la raccomandazione dell'istanza, qualora tale decisione si basi sulla qualificazione preliminare di cui all'articolo 106, paragrafo 2.

6. L'istanza si riunisce su richiesta di una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 117.

7.

L'istanza è composta da:

  1. a) un presidente permanente indipendente di alto livello;

  2. b) due rappresentanti della Commissione in quanto proprietaria del sistema, che esprimono una posizione congiunta; e

  3. c) un rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice richiedente.

La composizione dell'istanza è tale da garantire le competenze giuridiche e tecniche appropriate.

L'istanza è assistita da un segretariato permanente, fornito dalla Commissione, il quale ne garantisce la gestione permanente.

8. Dinanzi all'istanza si applica la seguente procedura:

  1. a) l'amministrazione aggiudicatrice richiedente deferisce il caso all'istanza comunicando le necessarie informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, i fatti e le risultanze di cui all'articolo 106, paragrafo 2, e la presunta situazione di esclusione;

  2. b) l'istanza comunica senza indugio all'operatore economico i fatti in questione, compresa la loro qualificazione giuridica preliminare, i quali potrebbero configurarsi come situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), e/o determinare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. L'istanza trasmette contestualmente la stessa comunicazione alle altre amministrazioni aggiudicatrici;

  3. c) prima di adottare una raccomandazione, l'istanza dà all'operatore economico e alle amministrazioni aggiudicatrici cui è stata trasmessa la comunicazione la possibilità di presentare osservazioni. L'operatore economico e le amministrazioni aggiudicatrici cui è stata trasmessa la comunicazione dispongono di almeno 15 giorni per presentare osservazioni;

  4. d) nei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere d) e f), la comunicazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo e la possibilità di cui alla lettera c) del presente paragrafo possono essere differite in via eccezionale, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali, fino a che tali motivi preminenti e legittimi a tutela della riservatezza non vengano meno;

  5. e) ove la richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice si fondi, tra l'altro, sulle informazioni fornite dall'OLAF, l'Ufficio collabora con l'istanza a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, nel pieno rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;

  6. f) l'istanza adotta la propria raccomandazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Qualora l'istanza richieda all'operatore economico informazioni supplementari, detto termine è prorogato di 15 giorni al massimo. In casi eccezionali debitamente giustificati, l'istanza può prorogare ulteriormente il termine per adottare la propria raccomandazione di un mese al massimo. Qualora l'operatore economico non presenti le sue osservazioni o non fornisca le informazioni richieste entro il termine specificato, l'istanza può procedere all'adozione della propria raccomandazione.

9.

La raccomandazione dell'istanza di escludere e/o irrogare una sanzione pecuniaria contiene, se del caso, i seguenti elementi:

  1. a) i fatti o le risultanze di cui all'articolo 106, paragrafo 2, compresa la loro qualificazione giuridica preliminare;

  2. b) una valutazione della necessità di irrogare una sanzione pecuniaria e il relativo importo;

  3. c) una valutazione della necessità di escludere l'operatore economico in questione e, in tal caso, la durata proposta di tale esclusione;

  4. d) una valutazione della necessità di pubblicare le informazioni relative all'operatore economico oggetto di esclusione e/o di sanzione pecuniaria;

  5. e) una valutazione delle eventuali misure correttive adottate dall'operatore economico.

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice preveda di adottare una decisione più severa di quella che è stata raccomandata dall'istanza, provvede affinché una decisione sia adottata nel debito rispetto del diritto di essere ascoltato e delle norme sulla protezione dei dati personali.

10.

L'istanza rivede la propria raccomandazione durante il periodo di esclusione su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 9, o in seguito alla notifica di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva in cui sono stabiliti i motivi dell'esclusione nei casi in cui tale sentenza o decisione non fissi la durata dell'esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 2, secondo comma.

L'istanza notifica senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice richiedente la propria raccomandazione riveduta e, a seguito della notifica, l'amministrazione aggiudicatrice rivede la sua decisione.

11. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha una competenza giurisdizionale anche di merito per rivedere una decisione con la quale l'amministrazione aggiudicatrice esclude l'operatore economico e/o irroga nei suoi confronti una sanzione pecuniaria, anche riducendo o aumentando la durata dell'esclusione e/o annullando, riducendo o aumentando la sanzione pecuniaria irrogata.

12. A tutte le entità che partecipano all'esecuzione del bilancio in conformità dell'articolo 58 è conferito da parte della Commissione l'accesso alle informazioni sulle decisioni di esclusione a norma dell'articolo 106 per consentire loro di verificare se il sistema segnali un'esclusione al fine di prendere tali informazioni in considerazione, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di contratti nell'esecuzione del bilancio.

13.

Nell'ambito della relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all'articolo 325, paragrafo 5, TFUE, la Commissione fornisce informazioni aggregate sulle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli da 105 bis a 108 del presente regolamento. La relazione fornisce anche ulteriori informazioni su qualsiasi decisione presa dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 7, lettera b), e dell'articolo 106, paragrafo 17, lettera b), del presente regolamento e sulle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici di discostarsi dalla raccomandazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 105 bis, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.

Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono fornite nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e, in particolare, non consentono l'identificazione dell'operatore economico in questione.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il sistema dell'Unione per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, comprendente la banca dati e le procedure standardizzate, sull'organizzazione e sulla composizione dell'istanza, sulla nomina e l'indipendenza del presidente nonché sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interesse del presidente e dei membri dell'istanza.

Art. 110 Aggiudicazione dei contratti

1. I contratti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione, purché l'amministrazione aggiudicatrice abbia verificato le seguenti condizioni:

  1. a) l'offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nei documenti di gara;

  2. b) il candidato od offerente non si trova in situazione di esclusione ai sensi dell'articolo 106 o di rigetto ai sensi dell'articolo 107; e

  3. c) il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara e non è soggetto a conflitti di interessi che possono influire negativamente sull'esecuzione del contratto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di selezione per valutare la capacità del candidato od offerente. I criteri di selezione possono riguardare unicamente la capacità giuridica e normativa per esercitare l'attività professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale.

3. L'amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di aggiudicazione per valutare l'offerta.

4.

L'amministrazione aggiudicatrice procede all'aggiudicazione dei contratti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando uno dei tre metodi di aggiudicazione, vale a dire prezzo più basso, costo più basso o miglior rapporto qualità/prezzo.

Per il metodo del costo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice segue un approccio costo/efficacia, compreso il calcolo del costo del ciclo di vita.

Per il miglior rapporto qualità/prezzo, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto del prezzo o costo o di altri criteri di qualità connessi all'oggetto del contratto.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i criteri di selezione, i criteri di aggiudicazione, compresi i criteri di qualità e l'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché i metodi applicati per valutare i costi del ciclo di vita dell'acquisto. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo ai documenti atti a comprovare la capacità giuridica, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale, nonché a norme dettagliate concernenti le aste elettroniche e le offerte anormalmente basse.

Art. 111 Presentazione, comunicazione elettronica e valutazione

1. Le modalità di presentazione delle offerte sono tali da garantire una reale concorrenza e la riservatezza del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

2.

La Commissione garantisce con mezzi appropriati e in applicazione dell'articolo 95 che gli offerenti possano registrare il contenuto delle offerte e qualsiasi documento giustificativo in formato elettronico («appalti elettronici»), salvo in casi debitamente giustificati indicati negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 210. Qualsiasi sistema di comunicazione elettronica usato a sostegno di comunicazioni e scambi di informazioni ha carattere non discriminatorio, è comunemente disponibile, è compatibile con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) generalmente in uso e non limita l'accesso degli operatori economici alla procedura di appalto.

La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione del presente paragrafo.

3. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate. È necessario che la garanzia richiesta sia proporzionata al valore stimato del contratto e sia fissata a un livello adeguato onde prevenire discriminazioni nei confronti dei vari operatori economici.

4. L'amministrazione aggiudicatrice apre tutte le domande di partecipazione e le offerte. Tuttavia respinge:

  1. a) le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano il termine per la ricezione, senza aprirle;

  2. b) le offerte pervenute già aperte, senza esaminarne il contenuto.

5. L'amministrazione aggiudicatrice valuta tutte le domande di partecipazione od offerte non respinte nella fase di apertura di cui al paragrafo 4 sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara, al fine di aggiudicare il contratto oppure di procedere a un'asta elettronica.

6.

Le domande di partecipazione e le offerte che non rispettino tutte le prescrizioni minime che figurano nei documenti di gara sono respinte.

Salvo in casi debitamente giustificati, il comitato di valutazione o l'amministrazione aggiudicatrice possono chiedere ai candidati o offerenti di presentare documenti supplementari o documenti mancanti, di chiarire i documenti giustificativi relativi ai criteri di esclusione e di selezione, o di spiegare un'offerta anormalmente bassa, entro un termine da essi impartito.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, l'accesso ai documenti di gara, i termini per la comunicazione di informazioni supplementari, i termini in casi urgenti, nonché i mezzi di comunicazione per la presentazione delle offerte e dei cataloghi elettronici, i requisiti tecnici e giuridici per i sistemi elettronici e la deroga all'uso di mezzi di presentazione elettronica delle offerte in casi debitamente giustificati. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la possibilità di chiedere una garanzia dell'offerta e le condizioni di riscatto e svincolo della garanzia, l'apertura e la valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione e l'istituzione e la composizione dei comitati di apertura e di valutazione.

Art. 112 Contatti durante la procedura di appalto

1. Durante lo svolgimento della procedura di appalto, tutti i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti hanno luogo soltanto secondo modalità che garantiscano la trasparenza, la parità di trattamento e la buona amministrazione quale definita all'articolo 96. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice contatta l'offerente al fine di correggere evidenti errori amministrativi o di chiedere conferma di un elemento specifico o tecnico, salvo in casi debitamente giustificati. I suddetti contatti, come pure ogni altro eventuale contatto, non danno luogo a modificazioni dei documenti di gara o a sostanziali modifiche dei termini dell'offerta presentata, a eccezione dei casi in cui una procedura di appalto a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, autorizza specificatamente tali possibilità.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i contatti consentiti e i contatti richiesti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti durante la procedura di appalto.