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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1050 del 1988

Decisione
decisa il 1988-11-22, depositata il 1988-11-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1050
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14049

  • Ordinamento giudiziario
  • Magistrati
  • L. 6 agosto 1984, n. 425
  • Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore; inefficacia dei provvedimenti giudiziali non passati in giudicato alla data stessa
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Questione già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma denunziata. - S. n. 123/1987.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Giacobbe Giovanni ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio di ottemperanza introdotto dai ricorrenti, ex magistrati, per ottenere l'esecuzione del giudicato che aveva statuito l'obbligo dell'amministrazione di corrispondere loro alcuni benefici economici, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 101, 102, 103, primo comma, 134, 136 e 137 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948; che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata, nel sancire l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e nel comminare l'inefficacia ai provvedimenti giudiziali non passati in giudicato alla stessa data: 1) pregiudica la possibilità di veder eseguito l'ordine emesso dal giudice naturale; 2) si pone in contrasto con il diritto di agire in giudizio; 3) sottrae le controversie alla cognizione di qualsiasi giudice; 4) lede le prerogative giurisdizionali del giudice amministrativo; 5) preclude alla Corte costituzionale di esercitare il proprio sindacato in quanto non consente che essa venga investita delle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale;
punto 2
Considerato che la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 123 del 7 aprile 1987; che, pertanto, la questione è inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati") - già dichiarato illegittimo con sentenza n. 123 del 1987 - sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe in relazione agli artt. 24, 25, primo comma, 101, 102, 103, primo comma, 134, 136 e 137 della Costituzione ed all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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