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Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Norme di principio

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2000, N.331

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2000, N.331

3. Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore.

4. Purche' non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva e' prestato presso unita' o reparti aventi sede nel luogo piu' vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa. Per i militari che, a causa della dislocazione sul territorio nazionale delle unita' delle Forze armate derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle limitate possibilita' logistiche di accasermamento, siano destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unita' o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla localita' di residenza, dovranno essere previste, con decreto del Ministro della difesa da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla localita' di residenza. Tali agevolazioni dovranno essere proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza.

5. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari avvalendosi anche della capacita' professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attivita' di servizio.

Art. 2 Obiezione di coscienza

1. La legge disciplina il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e fissa le norme specifiche per adempiere il dovere della difesa della Patria attraverso il servizio civile sostitutivo.

Art. 3 Durata della ferma di leva

1. L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare e' di dodici mesi.
La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attivita' operativa.
Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva e' di quindici mesi".

Art. 4 Accertamenti sanitari e attitudinali

1. Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facolta', se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.

2. Gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneita' al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalita' precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravita' e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purche' sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalita' sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

4. Gli arruolati nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell'anno in cui rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto di avviamento alle armi. La relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le modalita' stabilite in via amministrativa.

5. L'Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al momento della presentazione al corpo.

6. Gli arruolati che, dopo aver ottenuto il rinvio ai sensi dell'articolo 10, abbiano conseguito un diploma o una laurea possono essere assegnati a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o impiegati in attivita' che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini. La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio, corredata dal titolo di studio conseguito.

7. I militari ed i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono essere impiegati, a domanda, e quando ve ne sia l'esigenza, per coadiuvare gli ufficiali medici nell'espletamento di attivita' sanitarie.

Art. 5 Ferma di leva prolungata

1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il Consiglio di leva.

2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa.

3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonche' i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.

4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso.

Art. 6 Ferme di leva particolari e regime transitorio

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa sono indicate in apposita tabella la ripartizione dei militari di leva tra le Forze armate nonche' le eventuali aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualita' di ausiliari nell'Arma dei carabinieri.

2. I giovani che chiedono di poter svolgere il servizio militare di leva nell'Arma dei carabinieri devono presentare domanda al Consiglio di leva o alle stazioni dei carabinieri. I requisiti ed i criteri per l'ammissione sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.

3. Soddisfatte le esigenze delle Forze armate, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministro della difesa - di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro di grazia e giustizia - stabilisce i contingenti provvisoriamente autorizzati a prestare servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo le disposizioni, i benefici ed i limiti previsti nella presente legge per i militari in servizio di leva in qualita' di ausiliari nell'Arma dei carabinieri si intendono estesi e riferiti, in quanto applicabili, ai giovani in servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, ....

Art. 7 Dispense

1. L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e' sostituito dal seguente:
"Art. 100. - In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo, dal personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facolta' di dispensare dal servizio di leva.
Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorita' decrescente, in una delle seguenti posizioni:
a) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;
c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purche' nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;
d) accertate difficolta' economiche o familiari;
e) minore indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari".

2. A parita' di condizione e' data precedenza a coloro che siano in possesso di piu' titoli compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a quanti si trovino nelle condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dai successivi commi del presente articolo, quando dette condizioni non siano state fatte valere in tempo utile.

3. Nel numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole "in servizio o per causa di servizio" sono sostituite dalle seguenti:
"in servizio e per causa di servizio".

4. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti i seguenti commi:
"Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma.
L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni interessati per l'affissione agli albi comunali".

5. La Commissione prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e' soppressa.

Art. 8 Norme per i rimpatriati

1. L'articolo 27 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente:
"ART. 27. - Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perche' nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di eta', ovvero con le modalita' di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di eta', sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi, non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati.
Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell'eta' indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe".

Art. 9 Consiglio di leva

1. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituita dalla seguente:
"a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, presidente;".

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' inserito il seguente:
"Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico, specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia".

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' inserito il seguente:
"Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia".

Art. 10 Rinvio per motivi di studio

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono inseriti i seguenti:
"Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato - nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio - per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente.
Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare e' ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, piu' di due.
Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturita' o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore".

2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Art. 11 Arruolati con prole

1. Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di eta' o per legittimo rinvio.

2. Qualora la condizione di arruolato con prole sia acquisita durante la ferma di leva, l'interessato e' subito inviato in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell'espletamento delle procedure per l'ammissione al congedo anticipato.