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Sez. 3, Sentenza n. 2925 del 12/09/1968 (Rv. 335683 - 01)

TRASPORTI PUBBLICI - RESPONSABILITA CIVILE - RISARCIMENTO DANNI - TRASPORTO FERROVIARIO - PRESCRIZIONE - ORDINARIO - TERMINE ANNALE IN MATERIA DI SPEDIZIONE E TRASPORTO- APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1968-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335683-01

TRASPORTI PUBBLICI - RESPONSABILITA CIVILE - RISARCIMENTO DANNI - TRASPORTO FERROVIARIO - PRESCRIZIONE - ORDINARIO - TERMINE ANNALE IN MATERIA DI SPEDIZIONE E TRASPORTO- APPLICABILITA.*

Alle azioni nascenti dal contratto di trasporto ferroviario, fondate sul danno alle persone dei viaggiatori, che prima erano soggette alla prescrizione ordinaria commerciale, a norma dell'art 16 RDL 11 ottobre 1934, n. 1948, si applica ora l'art. 2951 cod. civ. il quale, unificando la prescrizione ordinaria in materia di spedizione e di trasporto, stabilisce per i diritti relativi il termine di un anno. (Conf. 1829-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Legge 11/10/1934 num. 1948 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)