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Sez. 3, Sentenza n. 287 del 17/01/1986 (Rv. 443922 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA INDICAZIONE DEI TESTI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443922-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA INDICAZIONE DEI TESTI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il potere del giudice, previsto dall'ultimo comma dell'art. 244 cod. proc. civ. di assegnare alle parti un termine perentorio per la indicazione dei testi è meramente discrezionale; in quanto esercitato in base ad un criterio di opportunità e di prudente apprezzamento delle esigenze istruttorie della causa, ed il suo mancato Esercizio, che non deve necessariamente essere giustificato con apposita motivazione, non è pertanto sindacabile in Sede di legittimità. (V 2558/82, mass n 420420; (V 3004/80, mass n 1106764).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)