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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21995 del 11/09/2018 (Rv. 650082 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Controversia tra ceduto e cessionario - Litisconsorzio necessario nei confronti del cedente - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2018-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650082-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia vincolante dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)