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Sez. 1, Sentenza n. 5338 del 03/10/1988 (Rv. 459986 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - PRESUPPOSTI - INCLUSIONE DELL'ISTANTE NELLA CATEGORIA DEI CREDITORI OCCASIONALI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1988-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459986-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - PRESUPPOSTI - INCLUSIONE DELL'ISTANTE NELLA CATEGORIA DEI CREDITORI OCCASIONALI - INSUFFICIENZA.*

Con riguardo ad obbligazione pecuniaria, quale l'indennità espropriativa, ed al fine del riconoscimento al creditore, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., del maggior danno, rispetto agli interessi legali, che deduca di aver subito per effetto e durante la "mora debendi", l'inclusione dell'istante in una determinata categoria, come quella dei cosiddetti creditori occasionali, per poi desumerne che la somma dovuta, se tempestivamente incassata, avrebbe ricevuto un determinato impiego fruttifero, deve essere fondata su elementi, ancorché presuntivi, riferiti alla concreta situazione del danneggiato, e, pertanto, non può essere basata sul solo dato oggettivo dell'entità del credito. (V 2368/86, mass n 445493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)