diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1378 del 06/03/1995 Cc. (dep. 07/04/1995) Rv. 200813 - 01

Pena - Estinzione (cause di) - Riabilitazione | Provvedimento di clemenza - Provvedimento giudiziale che applica l'indulto - Natura dichiarativa - Decorrenza dei cinque anni previsti come condizione per la concessione della riabilitazione dall'emanazione del provvedimento di clemenza - Pena pecuniaria - Inerzia dell'amministrazione nel richiedere il pagamento dal passaggio in giudicato della sentenza al verificarsi della causa estintiva - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200813-01

Pena - Estinzione (cause di) - Riabilitazione

In tema di concessione della riabilitazione, quando il reato in relazione al quale essa viene richiesta è estinto per amnistia, il termine quinquennale previsto dall'art. 179 cod. pen. assume rilevanza dalla emissione del provvedimento giudiziale di applicazione della causa estintiva, che ha mera natura dichiarativa, per cui i relativi effetti retroagiscono al momento della emissione del provvedimento generale di clemenza. Nessuna rilevanza può avere il fatto che la pena estinta sia una pena pecuniaria per la quale l'amministrazione non aveva ancora avviato la procedura esecutiva di esazione non mettendo così l'imputato in condizione di pagare dal momento del passaggio in giudicato della sentenza fino al verificarsi della causa estintiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)