Sez. 1, Sentenza n. 9526 del 13/05/1981 Ud. (dep. 29/10/1981) Rv. 150740 - 01
ARMI - ARMI DA TAGLIO - COLTELLO A SERRAMANICO O A "A SCROCCO" O "MOLLETTA" - È ARMA.*
ARMI - ARMI DA TAGLIO - COLTELLO A SERRAMANICO O A "A SCROCCO" O "MOLLETTA" - È ARMA.*
Il coltello "a scrocco", e cioè il coltello a serramanico con lama a scatto, definito anche "molletta" o a "molla", deve considerarsi, agli effetti della legge penale, secondo la definizione di cui all'art. 585, secondo comma prima ipotesi cod. pen., "arma la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona", in quanto, secondo i dati dell'esperienza tratti dal contesto storico-geografico in cui si vive, appare destinato a tale uso e cioè ad aggredire ed offendere proprio per la fulmineità, con la quale può farsene scattare la lama. (V mass 111595 anno 1969; 129779 anno 1975; 087837 anno 1970, relativo al divieto del coltello in dipendenza dalle sue dimensioni; 142173 anno 1979; 143974 anno 1980; sull'applicabilità o meno dello art. 699 cod. pen. o dell'art. 697 cod. pen. V. Mass. 145760 anno 1980 ed ivi massime citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 585 com. 2 n. 1, Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Cod. Pen. art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)