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Sez. U, Sentenza n. 9558 del 01/07/2002 (Rv. 555498 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Indennità di buonuscita - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "ex" art. 6 legge n. 75 del 1980 - Ambito - Controversia concernente la pretesa restitutoria dell'ente previdenziale - Inclusione - Inesistenza dell'atto amministrativo - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555498-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La giurisdizione del giudice amministrativo "ex" art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75 comprende anche la controversia originata dalla pretesa restitutoria dell'ente previdenziale a seguito del pagamento, ritenuto indebito, di una somma maggiore a titolo di indennità di buonuscita, senza che rilevi l'eventuale inesistenza dell'atto impugnato, giacché, vertendosi in ambito di giurisdizione esclusiva (come tale estesa anche al rapporto e alla tutela di posizioni soggettive aventi la consistenza di diritto soggettivo), l'esistenza di un atto non è condizione necessaria per l'esplicazione di essa.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)