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Sez. 3, Sentenza n. 1994 del 06/03/1997 (Rv. 502837 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Accoglimento parziale della domanda - Appello del solo attore - Questioni pregiudiziali - Formazione del giudicato - Configurabilità - Rilievo da parte dell'appellato - Preclusione - Fattispecie concernente la proseguibilità di giudizio di condanna dopo la sottoposizione del debitore ad amministrazione straordinaria.
Stato
decisa il 1997-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502837-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Quando una parte non appella la sentenza con la quale è stata accolta parzialmente la domanda avversaria, sono coperte giudicato anche tutte le questioni pregiudiziali che avrebbero ostato a tale pronuncia e quindi, a seguito dell'appello proposto dalla parte interessata all'accoglimento integrale della domanda, le stesse non possono essere fatte valere dall'appellato al fine di contrastare tale impugnazione. (Nella specie, a seguito di una condanna pronunciata solo per una parte del "quantum" richiesto, appellata dal solo creditore, il debitore aveva proposto la questione relativa alla proseguibilità del processo a seguito della sua sottoposizione ad amministrazione straordinaria, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)