Sez. 1, Sentenza n. 2597 del 09/11/1971 Ud. (dep. 21/04/1972) Rv. 120867 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA NON RISULTANTE DAGLI ATTI - DOMICILIO DICHIARATO - NOTIFICA A TALE DOMICILIO - VALIDITA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA NON RISULTANTE DAGLI ATTI - DOMICILIO DICHIARATO - NOTIFICA A TALE DOMICILIO - VALIDITA.*
La notificazione degli Atti all'imputato di cui non sia noto lo stato di detenzione deve essere eseguita nel domicilio precedentemente dichiarato, ne puo essere applicato l'art 168 cod proc pen, che regola le notificazioni all'imputato detenuto, se l'imputato non e detenuto per il procedimento per il quale deve essere eseguita la notifica e non risulta dagli Atti la detenzione per causa diversa dal procedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)