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Sez. 1, Sentenza n. 19733 del 02/10/2015 (Rv. 637291 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Continuazione della gestione in presenza di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale - Successivo fallimento della società - Azione del curatore ex art. 146 l.fall. - Determinazione del danno - Criterio equitativo della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato - Utilizzabilità - Condizioni - Obbligo di motivazione del giudice di merito - Contenuto.
Stato
decisa il 2015-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637291-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore, ex art. 146, comma 2, l.fall., contro l'ex amministratore di una società, poi fallita, che abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l'avvenuta riduzione, per perdite, del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice, ove, nella quantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, dall'altro, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso dall'insufficienza delle scritture contabili sociali, rivelandosi, invece, insufficiente il solo generico confronto tra la situazione patrimoniale della società all'inizio della gestione del suddetto amministratore e quella risultante al momento della dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2394 bis, Cod. Civ. art. 2449, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)