Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 01/02/1984 Ud. (dep. 05/04/1984) Rv. 163504 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ESCLUSIONE ALL'APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI - FONTE DEL VINCOLO - INDIVIDUAZIONE.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ESCLUSIONE ALL'APPLICABILITÀ DELL'AMNISTIA - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI - FONTE DEL VINCOLO - INDIVIDUAZIONE.*
In tema di esclusioni oggettive dall'amnistia, in materia edilizia, l'art. 2 lett. C) n. 1 del d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, facendo riferimento ai vincoli posti a tutela di interessi pubblici, non delimita l'emanazione di essi a particolari organi, bensì, con espressione ampia, richiede solo che promanino da strumenti normativi - urbanistici sulle aree o edifici nonché da norme poste a tutela della incolumità e dell'igiene. (V mass n 161082).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)