Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Testo in vigore al
Art. 10
1. La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'.
2. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarita' delle loro caratteristiche.
Art. 11
1. Per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa e' eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate.
2. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale.
Art. 12
1. L'assegnazione di ciascuna unita' immobiliare, alla categoria ed alla classe relativa, nonche' l'accertamento della consistenza delle singole unita' immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguite dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun comune o porzione di comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unita' immobiliare, sono indicate le rispettive categorie e classi, nonche' la consistenza.
2. Per le unita' immobiliari contemplate nell'art. 10, la tabella deve inoltre contenere l'indicazione della rispettiva rendita catastale.
3. La tabella e' pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di trenta giorni. Il sindaco, con suo manifesto da' notizia di tale pubblicazione, indicando il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione.
Art. 13
1. Contro i dati pubblicati, ai sensi dell'art. 12, le ditte interessate possono ricorrere in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in seconda istanza alla Commissione censuaria provinciale.
2. Il diritto di ricorso in seconda istanza spetta anche all'Ufficio tecnico erariale.
3. Contro le decisioni pronunciate dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria, centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge.
4. I ricorsi non sospendono la procedura, salvo le rettifiche successive.
Art. 14
IL D.LGS. 8 APRILE 1948, N. 514 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 15
1. Il termine per ricorrere contro le risultanze della tabella di cui all'art. 12 e contro le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e' stabilito in trenta giorni.
Titolo II. Del nuovo catasto edilizio urbano.
Art. 16
1. Il nuovo catasto edilizio urbano e' formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.
2. Esso e' costituito dallo schedario delle partite, dallo schedario dei possessori e dalla mappa urbana.
Art. 17
1. Il nuovo catasto edilizio urbano e' conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono:
a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore di beni nonche' rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;
b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.8
2. Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto e' disposto nel successivo articolo
Art. 18
1. Le variazioni occorrenti al fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono apportate, per tutti i comuni della provincia, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua sezione staccata, posti nel capoluogo della provincia.
2. Una copia dello schedario delle partite, tenute al corrente con le successive variazioni, e' depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai comuni della circoscrizione.
3. Presso i detti Uffici e' depositata una copia della mappa, da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali.
4. I comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.
Art. 19
1. I diritti di scritturato, di visura e di disegno per copie, certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano fissati dalla tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, verranno ripartiti fra il personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie, certificati od estratti, con le modalita' da stabilire con decreto Ministeriale. Il diritto di scritturato per le volture viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte in misura eguale.
Art. 20
1. Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 17.
2. Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unita' variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato in conformita' delle norme di cui all'art. 7.1011
Art. 21
1. Sino a quando il nuovo catasto edilizio urbano non e' attivato, le domande di voltura e di annotamenti, nonche' le denuncie di variazione nello stato e nella consistenza, dei fabbricati, devono essere fatte, a parziale deroga degli articoli 6 e 47 del regolamento per la conservazione del catasto urlano, approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, in doppio esemplare uno dei quali, con dichiarazione di autenticita', deve dall'Ufficio ricevente essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.
Titolo III. Applicazione delle imposte e determinazione del reddito imponibile.
Art. 22
1. L'applicazione della imposta sui redditi dei fabbricati e' di competenza degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
Art. 23
1. La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unita' immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte.
Art. 24
1. L'azione dell'Ufficio e del contribuente per l'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente deve essere iniziata nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati.
2. La relativa procedura di accertamento e quella contenziosa, sono pure regolate dalle disposizioni predette.
Art. 25
1. Qualora il reddito effettivo risulti inferiore di almeno un quinto al reddito imponibile determinato in base alla rendita catastale, l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione, dopo un triennio, al competente Ufficio tecnico erariale, che procede a verifica ai fini del classamento della unita' immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale.
2. La nuova rendita catastale costituisce la base per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza del triennio predetto.
Art. 26
1. Il nuovo catasto edilizio urbano sara' attivato per distretto d'imposta.
2. Nei distretti d'imposta comprendenti i comuni nei quali, per effetto di distruzioni o di altri impedimenti dipendenti dalla guerra, le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano abbiano dovuto essere sospese, l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano potra', avere luogo anche per comune o per gruppo di comuni.
3. La data di attivazione sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. Fino a quando non e' attivato il nuovo catasto, l'accertamento e le revisioni dei redditi soggetti alla imposta sono eseguiti con le norme attualmente in vigore.
Art. 27
1. Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi previste dalle norme precedentemente in vigore.
Art. 28
1. I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.
2. Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.
3. La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unita' immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art. 7.
4. I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenza di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.1011
Art. 29
1. Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovraimposte, che sono stabilite da leggi generali e speciali.
2. Tali esenzioni competono pure a quelle parti della unita' immobiliari risultanti da sopraelevazioni ed ampliamenti.
3. Rimangono pure in vigore tutte le norme concernenti l'imposta sui fabbricati che non siano in contrasto con quelle del presente decreto. Per l'applicazione delle esenzioni rimangono ferme le attuali competenze degli Uffici distrettuali delle imposte, e, in caso di controversia, delle Commissioni amministrative previste dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni.
L'istruttoria delle domande di sgravio per ruralita' per quanto concerne il rapporto oggettivo fra la consistenza del fabbricato e l'estensione dei terreni e' deferita agli Uffici tecnici erariali.
Art. 30
1. Salvo quanto e' disposto nell'art. 13, ogni controversia fra l'Amministrazione finanziaria e le ditte interessate, relativa alla formazione od alla conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in seconda istanza alle Commissioni censuarie provinciali.
2. Contro le decisioni delle Commissioni provinciali sia l'Amministrazione finanziaria, sia le ditte possono ricorrere alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge.