Sez. 3, Sentenza n. 5159 del 24/10/1975 Ud. (dep. 22/04/1976) Rv. 133970 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - NOZIONE - COSTRUZIONE NON INCORPORATA AL SUOLO CON FONDAZIONI MA COLLEGATA AL TERRENO CON NUOVE TECNICHE - LICENZA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - NOZIONE - COSTRUZIONE NON INCORPORATA AL SUOLO CON FONDAZIONI MA COLLEGATA AL TERRENO CON NUOVE TECNICHE - LICENZA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Anche la costruzione non incorporata al suolo mediante la consueta e tradizionale tecnica costruttiva dell'impianto di fondazioni nel sottosuolo, ma che attraverso nuove tecniche di stabilizzazione sia durevolmente collegata al terreno, si da far corpo con esso e trovare le condizioni per il mantenimento di uno stabile equilibrio, esige, come requisito per la sua liceita penale, che sia stata autorizzata dal sindaco prima dell'inizio dei lavori, quando non abbia carattere precario, essendo peraltro la precarieta da escludersi in presenza di opere murarie che denotano la durevolezza della costruzione stessa. (fattispecie relativa a chioschetto in blocchi di muratura e copertura in eternit).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)