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Sez. 2 - , Sentenza n. 188 del 09/01/2017 (Rv. 642204 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale - Prestazione accessoria ad obbligazione sanitaria vera e propria - Notificazione all'Autorità Garante, ex art. 37, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 196 del 2003 - Obbligo - Fondamento
Stato
decisa il 2017-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642204-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

La notificazione del trattamento, ex art. 37, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 196 del 2003, va eseguita anche allorché la rilevazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale avvenga, mediante raccolta, non occasionale ed in insiemi organizzati, di informazioni su tali aspetti, in via accessoria rispetto ad altra prestazione sanitaria e non in via principale o per scopi scientifici, a tanto inducendo l'interpretazione letterale dell'art. 37 cit., che espressamente configura tale "rilevazione" quale attività distinta dall'"indagine epidemiologica" (o conoscitiva), dotata di finalità propria ed autonomamente idonea a far sorgere l'obbligo di notificazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 37 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)