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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 212 del 2010

Decisione
decisa il 2010-06-07, depositata il 2010-06-11
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:212
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 34742

  • Agricoltura e zootecnia
  • Turismo
  • Norme della Regione Siciliana
  • Disciplina dell'agriturismo
  • Prevista attuazione con decreto dell'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari anziché con regolamento di esecuzione, emanato con atto del Presidente della Regione su deliberazione del Governo regionale
  • Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
  • Intervenuta promulgazione della delibera con omissione della disposizione censurata
  • Questione divenuta priva di oggetto
  • Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 13, comma 1, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 337, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 26 febbraio 2010, n. 3, con omissione della disposizione oggetto di censura; sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 155, n. 74/2010, n. 186/2009, n. 304/2008, n. 358/2007, n. 229/ 2007, n. 410/2006.

Norme impugnate

  • art. 2, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337
  • art. 4, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337
  • art. 4, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337
  • art. 4, comma 5, delibera legislativa Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337
  • art. 5, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337
  • art. 5, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337
  • art. 13, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337
  • art. 5, comma 8, delibera legislativa Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337
  • art. 5, comma 10, delibera legislativa Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337
  • art. 6, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337
  • art. 8 delibera legislativa Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337
  • art. 10, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337
  • art. 10, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337

Parametri

  • art. 12, comma 4, r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)
  • art. 13 r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 13, comma 1, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa della Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337 (Disciplina dell'agriturismo in Sicilia), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 19 febbraio 2010, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2010 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi dell'anno 2010. Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.
punto 1
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg. ric. n. 27 del 2010), ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 13, comma 1, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 337 (Disciplina dell'agriturismo in Sicilia), per contrasto con gli articoli 12, quarto comma, e 13 dello statuto speciale della Regione Siciliana (R.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); che l'art. 13, comma 1, della delibera legislativa censurata attribuisce all'Assessore regionale alle risorse agricole ed alimentari, con proprio decreto, il potere di emanare le disposizioni applicative contenute nella suddetta delibera; che il decreto dell'Assessore regionale è richiamato anche dagli artt. 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa; che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, nel censurare l'art. 13, comma 1, della delibera legislativa censurata, nonché gli altri articoli sopra richiamati che ad esso fanno rinvio, per violazione degli artt. 12, quarto comma, e 13 dello statuto speciale della Regione Siciliana, lamenta che lo strumento normativo per attuare le disposizioni della delibera legislativa avrebbe dovuto essere non quello del decreto assessoriale, ma quello del regolamento di esecuzione, emanato con atto del Presidente della Regione, su deliberazione del Governo regionale, nel rispetto dei citati articoli dello statuto speciale.
punto 2
Considerato che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 1° marzo 2010, n. 10) come legge della Regione Siciliana 26 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina dell'agriturismo in Sicilia), con omissione della disposizione oggetto di censura; che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 155 e n. 74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 358 del 2007, n. 229 del 2007 e n. 410 del 2006); che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2010. Il Cancelliere F.to: MELATTI

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