Sez. 1, Sentenza n. 4336 del 22/04/1991 (Rv. 471783 - 01)
Fallimento ed altra procedura concorsuali - Concordato preventivo - Approvazione - Mancata approvazione | Per mancato raggiungimento della prescritta maggiorazione - Contestazioni - Decisione con decreto - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Fallimento ed altra procedura concorsuali - Concordato preventivo - Approvazione - Mancata approvazione
Qualora il Tribunale, prima di dichiarare il fallimento per effetto della mancata approvazione del concordato preventivo, respinga con decreto le contestazioni avverso i rilievi del giudice delegato circa il mancato raggiungimento delle prescritte maggioranze, si deve escludere che tale decreto possa essere impugnato con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento privo di autonoma funzione decisoria, destinato a confluire nella declaratoria di fallimento, e, quindi, sindacabile solo in sede d'impugnazione di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 177, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 177, Legge Falliment. art. 178, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 178 CORTE COST., Legge Falliment. art. 179, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)