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Sez. 6, Sentenza n. 39911 del 04/06/2014 Ud. (dep. 26/09/2014) Rv. 261586 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Appello proposto dal PM avverso sentenza di proscioglimento dell'imputato - Omesso esame di prove acquisite e decisive od omessa assunzione di prove ritenute tali - Prove indicate dall'imputato - Deduzione in cassazione - Condizioni - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2014-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261586-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO

Quando è proposto appello da parte del PM avverso una sentenza di proscioglimento, l'imputato, pur se carente di interesse all'impugnazione, ha comunque la possibilità di prospettare al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre a quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria; in tale ipotesi, al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, una volta assunta sia effettivamente tale, e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)