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Sez. U, Sentenza n. 6166 del 26/11/1979 (Rv. 402887 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PA - APPALTATORE DI OPERA PUBBLICA - OCCUPAZIONE DI PROPRIA INIZIATIVA DI UN FONDO ALTRUI PER ESTENSIONE SUPERIORE A QUELLA PREVISTA NEL DECRETO PREFETTIZIO AUTORIZZATIVO DELLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - AZIONE DI REINTEGRAZIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITA - DEDUZIONE DA PARTE DELLO APPALTATORE DELLA NATURA DEMANIALE DEL BENE OCCUPATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402887-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PA - APPALTATORE DI OPERA PUBBLICA - OCCUPAZIONE DI PROPRIA INIZIATIVA DI UN FONDO ALTRUI PER ESTENSIONE SUPERIORE A QUELLA PREVISTA NEL DECRETO PREFETTIZIO AUTORIZZATIVO DELLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - AZIONE DI REINTEGRAZIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITA - DEDUZIONE DA PARTE DELLO APPALTATORE DELLA NATURA DEMANIALE DEL BENE OCCUPATO - IRRILEVANZA.*

L'appaltatore di opera pubblica, il quale, di propria iniziativa, occupi un fondo altrui per estensione superiore a quella prevista nel decreto prefettizio autorizzativo dell'occupazione temporanea e d'urgenza, pone in essere, per tale maggiore estensione, un fatto lesivo di natura esclusivamente privatistica, in quanto non riconducibile ad Atti o comportamenti tenuti dall'amministrazione nell'Esercizio dei suoi poteri pubblicistici, ovvero rispetto ai quali esso appaltatore assuma la mera veste di longa manus della amministrazione medesima, sicche al possessore di detta porzione deve riconoscersi la facolta di adire il giudice ordinario con Azione di reintegrazione nel possesso, non ricorrendo ipotesi di improponibilita dell'Azione possessoria nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione al disposto dell'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e. Tale principio non soffre deroga per il caso in cui detto appaltatore giustifichi il proprio comportamento con l'affermare la natura demaniale del bene occupato, trattandosi di circostanza non incidente sulla proponibilita dell'indicata Azione, ma rilevante solo al fine dell'indagine di merito sul fondamento di essa. (V 11/75, mass n 373112).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)