Sez. 1, Sentenza n. 1031 del 04/04/1968 (Rv. 332456 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI -IMPOSTA DI CONSUMO- ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DA COSTRUZIONE - APPLICABILITA AI LOCALI DESTINATI AD UFFICI E NEGOZI - CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI -IMPOSTA DI CONSUMO- ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DA COSTRUZIONE - APPLICABILITA AI LOCALI DESTINATI AD UFFICI E NEGOZI - CONDIZIONI.*
Con legge 2 dicembre 1967, n. 1212, allo scopo, dichiarato nella relazione della legge medesima, di dirimere il contrasto interpretativo tra autorita giudiziaria ed uffici finanziari, e stata data interpretazione autentica dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n.1493, disponendosi che esso dev'essere inteso nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso (e consistenti nell'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione, concessa con legge 2 luglio 1949 n. 408)sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale dei piani sopraterra e che, pertanto, per la concessione delle suddette agevolazioni e necessario e sufficiente che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni a) che almeno il cinquanta per cento piu uno della superficie totale dei piani sopraterra sia destinata ad abitazione b) che non piu del venticinque per cento della superficie totale dei piani sopraterra sia destinato a negozi.*
Riferimenti normativi: Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)