Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 370 del 1994
Massime (1)
Massima n. 20915
- Impiego pubblico
- Prevenzione della delinquenza mafiosa
- Dipendenti condannati per i reati di cui all'art. 15, primo comma, l. n. 55 del 1990 o versanti nelle situazioni ivi contemplate
- Conseguenze
- Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio
- Asserita parificazione con il regime disposto per la diversa situazione dei titolari di uffici elettivi in rapporto di servizio onorario con la P.A. e ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle amministrazioni statali (soggetti alla sospensione cautelare facoltativa)
- Lamentata lesione del principio di buon andamento della P.A., per essere esclusa la valutazione, da parte DI quest'ultima, circa la convenienza del provvedimento
- Denunciata violazione, altresì del diritto al lavoro, nonché alla tutela dello stesso e alla giusta retribuzione
- Questione già decisa in relazione ad alcuni dei profili denunziati
- Assorbimento delle restanti censure
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, poiché le censure relative agli artt. 3 e 97, Cost., sono state già ritenute non fondate, sotto gli stessi profili, con precedente sentenza, sulla base delle cui considerazioni sono da ritenersi assorbite le ulteriori censure, prive di autonomo svolgimento, prospettate dal giudice 'a quo' relativamente agli artt. 4, 35, e 36, Cost.. - S. n. 184/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 15, comma 4-septies, legge 19 marzo 1990
- art. 1 legge 18 gennaio 1992, n. 16
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - sul ricorso proposto da Coco Mario contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed altro, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza del 12 ottobre 1993, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 15, quarto comma septies, della l. 19 marzo 1990, n. 55 introdotto dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992, n. 16 nella parte in cui prevede la sospensione del pubblico dipendente che abbia riportato sentenza di condanna per i delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d) di cui al precedente primo comma, ovvero nei cui confronti sussistano le condizioni di cui alle lettere e) ed f) dello stesso primo comma;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
punto 2
Considerato che la questione - sollevata negli stessi termini in riferimento agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 184 del 1994;
che secondo tale sentenza la ratio della l. n. 16 del 1992, consiste nell'"esigenza di rafforzare la disciplina già posta dalla l. n. 55 del 1990, estendendone talune qualificanti previsioni - inizialmente riferite ai soggetti legati alla P.A. da rapporto di servizio onorario, elettivo o non - a pubblici dipendenti legati alla stessa da rapporto di servizio, che possono talora versare in condizione di potenziale maggiore pericolosità e, quindi, essere fonte di possibili maggiori danni";
che, pertanto, "il trattamento omogeneo delle due categorie è stato determinato razionalmente dalla legge, identici essendo finalità e mezzi di tutela rispetto alla pericolosità eventuale di comportamenti decisionali ed operativi potenzialmente pregiudizievoli per la pubblica amministrazione";
che alla luce di questa prospettiva, "la diversità delle posizioni e delle funzioni non comporta diversità di disciplina", essendo quest'ultima volta "alla salvaguardia di interessi fondamentali dello Stato";
che, avuto riguardo alle considerazioni suesposte risultano assorbite le censure sollevate in riferimento agli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione le quali sono prive di autonomo svolgimento;
che, pertanto, nell'ordinanza di rimessione non sono dedotti nuovi profili che suggeriscono un riesame della proposta questione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma quarto septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente e redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze