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Sez. 1, Sentenza n. 412 del 29/04/1971 Ud. (dep. 09/11/1971) Rv. 119225 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - ASSOCIAZIONE CONTRABBANDIERA - RIENTRA NELLA FIGURA GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CONTRABBANDO COMMESSO DALL'ASSOCIATO - CONCORSO DI REATI E NON REATO COMPLESSO.*
Stato
decisa il 1971-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119225-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - ASSOCIAZIONE CONTRABBANDIERA - RIENTRA NELLA FIGURA GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CONTRABBANDO COMMESSO DALL'ASSOCIATO - CONCORSO DI REATI E NON REATO COMPLESSO.*

La vigente legge doganale non prevede piu come figura specifica di reato doganale l'associazione contrabbandiera, la quale e pertanto assunta nel titolo generale dell'art 416 cod pen che configura il reato di associazione per delinquere, come espressamente e detto nella relazione ministeriale a proposito dell'art 110 lett d) della legge doganale. Peraltro la stessa legge considera aggravato il delitto di contrabbando commesso da chi fa parte di una associazione costituita per commettere delitti di contrabbando rientrante nel programma associativo (art 110 lett d), a differenza di quanto e stabilito in via generale dal codice penale che non prevede aggravamento di pena per il delitto commesso dallo associato. Nel caso suddetto sussiste concorso materiale dei due reati di associazione per delinquere e di contrabbando aggravato, e non reato complesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 110 lett. D CORTE COST., Cod. Pen. art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)