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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 159 del 1986

Decisione
decisa il 1986-06-24, depositata il 1986-06-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:159
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12437

  • Leggi penali
  • Lottizzazioni abusive
  • Pretesa illegittimità dell'uso dell'espressione "lottizzazione"
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 25, comma secondo, e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma primo, della l. 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e successive modificazioni - sollevata sotto il profilo che tale articolo non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione", da esso usato, sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di difesa e del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Difatti, con numerose pronunzie la Corte ha ritenuto legittimo, anche con riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza e, con specifico riguardo al termine "lottizzazione", ha escluso che esso imponga al giudice un onere esorbitante dal normale compito di interpretazione. - S. nn. 49/1980; 156, 169 e 194/1983; O. nn. 5/1984 e 75/1985.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma primo, legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni (Legge urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1984 dal pretore di Voghera nel procedimento penale a carico di Barbieri Carlo ed altri, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo.
punto 1
Ritenuto in fatto che il Pretore di Voghera, con ord. 29 maggio 1984 (pervenuta però alla Corte il 17 aprile 1985) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, l. 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112 Cost.; che, ad avviso del Pretore, il denunziato contrasto si verificherebbe a causa dell'indeterminatezza della fattispecie penalistica, dovuta all'omessa adeguata indicazione dei connotati della condotta penalmente rilevante concernente il termine "lottizzazioni", in guisa che ne deriverebbe la violazione sia del principio di legalità, sia del diritto di difesa, sia infine dello stesso principio dell'obbligatorietà dell'azione penale per carenza del parametro di verificabilità dell'osservanza dell'obbligo.
punto 2
Considerato, però, in diritto, che analoghe questioni, anche in riferimento alla materia edilizia, sono già state più volte prese in esame da questa Corte, sia con la sent. n. 49 del 1980, che con le successive ordinanze nn. 156, 169 e 194 del 1983, e che specificamente con le ordinanze n. 5 del 1984 e 75 del 1985, è stato ritenuto legittimo l'uso di espressioni di comune esperienza, come quella di "lottizzazione", osservandosi che esse non impongono al Giudice oneri esorbitanti dal normale compito ermeneutico,
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 primo comma, l. 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, sollevata dal Pretore di Voghera con l'ordinanza di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112 Cost.. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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