Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 23 gennaio 1986, causa 298/84
Epigrafe
Sentenza della Corte (seconda sezione)
23 gennaio 1986
Nel procedimento 298/84,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal vicepretore di Latina nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Paolo Iorio, avvocato in Roma,
e
Azienda autonoma delle ferrovie dello stato,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del trattato CEE, relativo alla libera circolazione dei lavoratori,
LA CORTE (seconda sezione),
composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, O. Due e F. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: D. Louterman, amministratore
viste le osservazioni presentate:
dal sig. P. Iorio, ricorrente nella causa principale,
per il governo della Repubblica italiana, dal sig. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig. Marcello Conti, avvocato dello stato,
per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig. Jean Amphoux, e dal sig. Enrico Traversa, membro del suo servizio giuridico,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 novembre 1985,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 3 dicembre 1984, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre successivo, il vicepretore di Latina ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 48 del trattato.
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig. Iorio e l'azienda autonoma delle ferrovie dello stato vertente sulla riscossione, tramite ingiunzione di pagamento, di un'ammenda inflitta allo Iorio per infrazione di una disposizione che limita l'accesso a taluni treni.
punto 3
In base all'art. 3, n. 2, del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, come in seguito modificata, relativo alle « condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello stato », l'amministrazione può stabilire particolari limitazioni di ammissione per determinati treni e linee.
punto 4
Il 17 gennaio 1984 lo Iorio, cittadino italiano, avvocato in Roma, saliva nella stazione di Roma sul treno rapido 991 diretto a Palermo e Siracusa il quale, secondo l'orario ufficiale, era accessibile ai viaggiatori di seconda classe solamente per un percorso superiore a 400 km. Lo Iorio era in possesso di un biglietto di seconda classe per un percorso inferiore. Invitato dal personale di controllo delle ferrovie dello stato a regolarizzare la sua posizione, lo Iorio si rifiutava di pagare immediatamente l'ammenda prescritta per detta infrazione. Di conseguenza, l'amministrazione delle ferrovie dello stato emetteva, a norma dell'art. 84 del decreto del presidente della Repubblica (DPR) 11 luglio 1980, n. 753 (« Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»; GURI, supplemento ordinario n. 314 del 15.11.1980, pag. 1), una ordinanza-ingiunzione, costituente titolo esecutivo, per la somma di 30000 lire.
punto 5
Lo Iorio proponeva opposizione contro detta ingiunzione sostenendo che la normativa italiana relativa alle limitazioni d'accesso ad alcuni treni è in contrasto con l'art. 48, n. 3, lett. b), del trattato CEE.
punto 6
II vicepretore di Latina, adito con la predetta opposizione, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
« 1) se le disposizioni contenute nel DPR 753/80, nonché il § 2 dell'art. 3 delle “ Condizioni e tariffe delle ferrovie di stato ” sono in contrasto con l'art. 48, n. 3, lett. b), del trattato di Roma;
2) se il principio della libera circolazione contenuto nel citato articolo è applicato anche all'interno di ogni Stato membro della Comunità europea;
3) se tale principio osti a che l'autorità amministrativa, nella specie il ministro dei trasporti o il direttore compartimentale delle ferrovie di stato, possono limitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno del paese istituendo treni il cui accesso a bordo è ammesso soltanto per viaggiatori muniti di biglietto con minimo percorso chilometrico;
4) se la fattispecie in esame è in contrasto con ogni altra norma prevista nei trattati comunitari o regolamenti o atti aventi forza di legge all'interno della Repubblica italiana. »
punto 7
II governo della Repubblica italiana solleva il problema della ricevibilità della prima e della quarta questione, deducendo che la Corte non può, nell'ambito dell'art. 177 del trattato, pronunciarsi su asserite infrazioni del trattato da parte di uno Stato membro né sulla compatibilità di norme nazionali con il diritto comunitario.
punto 8
Questa Corte — come essa stessa ha più volte ricordato, in particolare nella sentenza 30 novembre 1983 (causa 227/83, Van Bennekom, Racc. pag. 3883) — benché non le spetti, nell'ambito dell'art. 177 del trattato, pronunciarsi sulla compatibilità di una legge nazionale col trattato, può, tuttavia, indicare al giudice nazionale tutti i criteri d'interpretazione del diritto comunitario che possano consentirgli di decidere su detta compatibilità. Essa può, così, individuare nelle questioni formulate dal giudice nazionale gli elementi pertinenti all'interpretazione del diritto comunitario.
punto 9
Risulta dall'esame delle questioni sollevate che, in sostanza, il giudice nazionale desidera sapere se l'art. 48, n. 3, lett. b), del trattato CEE, che sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applichino anche all'interno di uno Stato membro e se detto articolo, o qualsiasi altra disposizione di diritto comunitario, osti all'applicazione di disposizioni nazionali che consentano di subordinare l'uso di taluni mezzi di trasporto pubblico a determinate condizioni.
punto 10
Il ricorrente nella causa principale sostiene che il principio della libera circolazione deve applicarsi senza restrizioni all'interno di ciascuno stato.
punto 11
Secondo il governo italiano, né l'art. 48, n. 3, lett. b), del trattato CEE né altre norme di diritto comunitario ostano ad una normativa sull'uso dei mezzi di trasporto pubblico. Le limitazioni derivanti da detta normativa, essendo di carattere generale, non violerebbero il principio di non discriminazione in ragione della cittadinanza.
punto 12
La Commissione sostiene che l'art. 48, n. 3, lett. b), non osta ad una disciplina che limiti l'accesso a taluni treni, a condizione che tali limitazioni non siano basate su criteri di discriminazione in funzione della cittadinanza del viaggiatore.
punto 13
La soluzione delle questioni dipende dalla determinazione del campo d'applicazione delle disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori: l'art. 48 del trattato e le norme derivate, in particolare il regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e la direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13). Come la Corte ha rilevato nella sentenza 27 ottobre 1982 (cause riunite 35 e 36/82, Morson, Race. pag. 3723), le suddette disposizioni hanno lo scopo di contribuire ad eliminare tutti gli ostacoli all'instaurazione di un mercato comune nel quale i cittadini degli Stati membri possano spostarsi liberamente nel territorio degli stati stessi al fine di svolgere le loro attività economiche. Attuando il principio di non discriminazione sancito dall'art. 7 del trattato CEE, l'art. 48 e i provvedimenti adottati per la sua applicazione mirano così a realizzare il libero accesso dei lavoratori stabiliti nei vari paesi della Comunità a posti di lavoro offerti in paesi della Comunità diversi da quello in cui sono stabiliti, senza distinzione di cittadinanza, vietando qualsiasi restrizione del loro spostamento all'interno della Comunità che ostacoli l'esercizio effettivo di tale diritto, tanto se si tratti di restrizioni dell'accesso del territorio nazionale quanto se si tratti di restrizioni della libera circolazione all'interno di un territorio nazionale.
punto 14
Ne consegue che le disposizioni del trattato e la normativa adottata per la loro attuazione in materia di libera circolazione dei lavoratori non si possono applicare a situazioni che non hanno alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario (si vedano la precitata sentenza Morson, la sentenza 28 marzo 1979, causa 175/78, Saunders, Race. pag. 1129, e la sentenza 28 giugno 1984, causa 180/83, Moser, Race. pag. 2539).
punto 15
Nella fattispecie, dai dati forniti dal giudice nazionale risulta che la situazione del ricorrente nella causa principale non ha alcun nesso con le disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori.
punto 16
Peraltro, non esistono altre disposizioni di diritto comunitario né principi generali ammessi in diritto comunitario che vietino restrizioni, da applicare senza discriminazione, del libero accesso ai mezzi di trasporto all'interno di uno Stato membro giustificate da esigenze di organizzazione razionale ed economica.
punto 17
Le questioni sollevate dal giudice nazionale devono pertanto essere risolte nel senso che l'art. 48, n. 3, lett. b), del trattato CEE e le disposizioni adottate per la sua attuazione non si applicano a situazioni puramente interne di uno Stato membro, come quella del cittadino di uno Stato membro che non abbia mai risieduto o lavorato in un altro Stato membro, e che né l'art. 48 né alcun'altra disposizione di diritto comunitario ostano all'applicazione di disposizioni nazionali che consentano di subordinare l'uso di taluni mezzi di trasporto pubblico a condizioni oggettive e generali.
SENTENZA › Sulle spese
punto 18
Le spese sostenute dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal vicepretore di Latina, con ordinanza 3 dicembre 1984, dichiara:
L'art. 48, n. 3, lett. b), del trattato CEE e le disposizioni adottate per la sua attuazione non si applicano a situazioni puramente interne di uno Stato membro, come quella del cittadino di uno Stato membro che non abbia mai risieduto o lavorato in un altro Stato membro; né l'art. 48 né alcun'altra disposizione di diritto comunitario ostano all'applicazione di disposizioni nazionali che consentano di subordinare l'uso di taluni mezzi di trasporto pubblico a condizioni oggettive e generali.
Firme
Bahlmann
Due
Schockweiler
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 23 gennaio 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della seconda sezione
K. Bahlmann