Sez. 3 - , Sentenza n. 921 del 17/01/2017 (Rv. 642695 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Giuoco e scommesse – Contratto atipico – Acquisto a credito di quote di un sistema del “Superenalotto” – Assenza di causa o illiceità della stessa – Esclusione – Ragioni.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE
L’accordo con il quale una parte si obbliga ad acquistare periodicamente, per conto dell’altro contraente, le quote di un sistema del “Superenalotto” da essa stessa elaborato e predisposto, custodendole ed anticipandone il costo, con l’intesa che il regolamento dei conti debba avvenire con cadenza settimanale, costituisce un contratto atipico la cui causa concreta è resa palese dalle contrapposte obbligazioni, le quali escludono la gratuità del negozio e tendono ad un risultato del tutto lecito, atteso che la funzione concretamente realizzata è quella di consentire ad un soggetto l’esercizio di un gioco d’azzardo regolato e posto sotto il controllo dello Stato, e quindi non rientrante nell’ambito dell’art. 718 c.p..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343, Cod. Pen. art. 718 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)