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Sez. 2, Sentenza n. 9107 del 30/07/1992 (Rv. 478391 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di gestione (ripartizione) - In genere | Tabelle millesimali - Approvazione non da parte di tutti i condomini - Sottrazione al pagamento della quota da parte del condomino assente o dissenziente - Esclusione - Determinazione della ripartizione ad opera del giudice.
Stato
decisa il 1992-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478391-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di gestione (ripartizione) - In genere

In tema di riparto di spese condominiali, qualora non possa farsi riferimento ad una tabella millesimale approvata da tutti i condomini, il condomino assente o dissenziente non può sottrarsi al pagamento della quota, spettando al giudice di stabilire se la pretesa del condominio nei confronti dei singoli condomini sia conforme ai criteri di ripartizione che con riguardo ai valori delle singole quote di proprietà sono stabiliti dalla legge in "subiecta materia", determinando egli stesso in via incidentale, anche in assenza di una specifica richiesta al riguardo, i valori di piano o di porzioni di piano espressi in millesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)