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Sez. 2, Sentenza n. 10838 del 20/12/2006 Cc. (dep. 14/03/2007) Rv. 235831 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in caso di truffa aggravata - Possibilità che le somme sequestrate debbano essere poi restituite alla vittima del reato - Ostatività all'applicazione della misura cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235831-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

La legittimità del sequestro preventivo in vista della confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod.proc.pen. non è esclusa dalla astratta possibilità che (come può verificarsi, in particolare, nei casi di truffa aggravata previsti dall'art. 640 quater cod.pen.), le somme sequestrate, anziché essere confiscate, debbano essere poi restituite alla vittima del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)