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Testo unico per la finanza locale

Testo in vigore al

Art. 334 Personale degli archivi provinciali di Stato delle provincie napoletane e siciliane

1. Agli effetti del trasferimento disposto con l'art. 3 (n. 10), entro il 30 giugno 1932 sara' provveduto, con decreto Reale, promosso dal ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, all'inquadramento del personale degli archivi provinciali di Stato delle provincie napoletane e siciliane ed a quant'altro occorra per l'esecuzione della citata disposizione.3

2. A decorrere dalla data del trasferimento, gl'impiegati degli archivi sopra indicati diventano impiegati governativi, anche agli effetti del trattamento di quiescenza.

3. Con il R. decreto di cui al primo comma saranno dettate le norme per il riparto dell'onere delle pensioni od indennita', tra lo Stato e gli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti, per gl'impiegati e salariati iscritti agl'istituti predetti e, tra lo Stato e le amministrazioni provinciali, per quelli ancora iscritti a regolamenti speciali di pensione vigenti presso le provincie interessate.

Art. 335 Tassa sugli esercizi e rivendite

1. I comuni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 256 e che abbiano gia' in applicazione la tassa sugli esercizi e rivendite, in luogo dell'imposta sull'industria e di quella di patente, possono, limitatamente al triennio 1932-34, essere autorizzati a mantenerla secondo le disposizioni in vigore. L'autorizzazione e' data dal ministro delle Finanze, in base a deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e udita la Commissione centrale per la finanza locale.

2. Le esenzioni previste dalle disposizioni sopra indicate sono estese ai ministri del Culto per l'esercizio del ministero sacerdotale, ai sensi dell'art. 29 lettera h) del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

3. Alla tassa sugli esercizi e rivendite non si applicano gli aumenti di cui al citato art. 256.

Art. 336 Imposta di cura

1. I comuni ai quali siano state riconosciute le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno o turismo e che, all'entrata in vigore del presente Testo Unico, applicano l'imposta di cura anche a carico di coloro che dimorino temporaneamente in ville od abitazioni di loro proprieta' e siano comunque assoggettati all'imposta sul valore locativo, possono essere autorizzati a mantenere in vigore l'imposta di cura anche nei confronti dei detti contribuenti, limitatamente al triennio 1932-34, quando cio' sia richiesto da inderogabili esigenze dei servizi della stazione.

2. L'autorizzazione e' data dal ministro delle Finanze, di concerto col ministro dell'Interno, in base a deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e udita la Commissione centrale per la finanza locale.

3. Ai comuni, che abbiano conseguita l'autorizzazione di cui al comma precedente, non si applica il disposto dell'articolo 106.

Art. 337 Sovrimposte fondiarie

1. Nella prima attuazione del presente Testo Unico le sovrimposte che siano gia' applicate entro il limite normale di cui all'art. 254, o in eccedenza a tale limite, ma entro il secondo, non potranno essere mantenute se non in seguito alle autorizzazioni prescritte dall'art. 258 ed a condizione che, durante l'anno, siano istituiti e posti in riscossione tutti i tributi rispettivamente previsti nell'art. 255.

Art. 340 Contributi all'I.N.I.E.L

1. I contributi dovuti all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degl'impiegati degli enti locali, ai sensi dell'art. 16 della legge 2 giugno 1930, n. 733, sono trattenuti, nei riguardi delle provincie, sulle quote di concorso ad esse spettanti ai sensi del titolo IV, capo III del presente Testo Unico.

2. Pei comuni sono applicate le norme in vigore per la riscossione dei contributi dovuti agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 341 Risoluzione di contratti di affitto in corso

1. E' data facolta' al ministro competente di dichiarare risoluti, con preavviso di sei mesi e senza alcun indennizzo, i contratti di affitto dei locali ad uso delle carceri e degli uffici giudiziari, che i comuni capoluoghi di mandamento e quelli delle circoscrizioni giudiziarie abbiano stipulato posteriormente alla pubblicazione del Testo Unico.

2. La stessa disposizione si applica per i contratti di affitto degli immobili adibiti ad uso di campi di fortuna.

Art. 342 Disposizioni mantenute in vigore

Nulla e' innovato:

1. alla legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente concessioni di esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose;

2. alle disposizioni dell'articolo 71 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica, salvo quanto dispongono gli articoli 2 e 3 del presente Testo Unico;

3. a tutte le disposizioni che regolano lo speciale ordinamento del Governatorato di Roma;

4. NUMERO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383;

5. NUMERO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383;

6. alle disposizioni dell'art. 3 del R. decreto legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo e alla tassa di scambio;

7. alle speciali disposizioni vigenti in materia daziaria per i comuni di Zara, Lagosta, Fiume e per i comuni della riviera del Carnaro;

8. NUMERO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383;

9. alle disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, recante modificazioni alla tariffa di vendita di alcune qualita' di sali.

Art. 344 Norme integrative e transitorie; regolamenti e istruzioni

1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, udita la Commissione centrale per la finanza locale, norme integrative e transitorie e, uditi la Commissione stessa e il Consiglio di Stato, i regolamenti per l'esecuzione del Testo Unico.15

2. Fino a quando non siano pubblicati tali regolamenti, e non oltre il 30 giugno 1932, rimangono in vigore, per le imposte di consumo, in quanto non siano contrarie od incompatibili con quelle del Testo predetto, le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540.15

3. Per le imposte di consumo e per le altre imposte, tasse e contributi il ministro delle Finanze e' autorizzato a dettare, di concerto col ministro dell'Interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale, norme provvisorie di applicazione aventi carattere obbligatorio fino al 30 giugno 1932.15

4. Con le stesse formalita' stabilite nel comma precedente, il ministro delle Finanze puo' dare esecuzione, anche prima del termine stabilito nell'ultimo comma del presente articolo, a quelle disposizioni di cui ritenga opportuno anticipare l'attuazione. Le norme di esecuzione, che all'uopo saranno emanate, avranno vigore fino alla pubblicazione dei regolamenti preveduti da questo articolo, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1932.15

5. Con le formalita' sopra indicate il ministro delle Finanze e' autorizzato anche a stabilire, per il primo anno di applicazione del Testo medesimo, termini diversi da quelli fissati nei capi XIV e XIX del titolo III e nel capo I del titolo IV.
Le disposizioni adottate dal ministro delle Finanze ai sensi dei tre comma precedenti debbono essere pubblicate nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno.
Le autorizzazioni previste nei precedenti comma avranno efficacia dal giorno stesso della pubblicazione, nella «Gazzetta Ufficiale», del decreto che approva il Testo Unico.
Il presente Testo Unico avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1932.28

6. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

7. Il Ministro delle finanze:

8. Mosconi.

9. Il Capo del Governo Ministro dell'interno:

10. Mussolini.