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Sez. 2, Sentenza n. 30791 del 02/12/2024 (Rv. 673043-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Parti comuni dell'edificio ex art. 1117 c.c. - Possibilità di superamento mediante le risultanze atto costitutivo del condominio - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673043-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI

In tema di condominio negli edifici, la presunzione di condominialità prevista dall'art. 1117 c.c. opera con riguardo a cose che per le loro caratteristiche strutturali non sono destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari; essa può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del Condominio, quando questo contenga elementi tali da escludere, in modo chiaro e inequivoco, l'alienazione del diritto di condominio.

Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)