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Sez. 2, Ordinanza n. 10328 del 20/04/2026 (Rv. 677915-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Rigetto dell'istanza di ammissione pronunciato dal magistrato di sorveglianza - Competenza sull'opposizione - Regime introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011. PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677915-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione pronunciato dal magistrato di sorveglianza va proposta al Presidente del Tribunale di sorveglianza cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, atteso che l'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, valorizza il criterio della prossimità organizzativa tra il giudice primo decidente e il giudice dell'opposizione.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)