Sez. 1, Sentenza n. 29864 del 29/12/2011 (Rv. 620925 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Servizio di negoziazione titoli - Violazione degli obblighi informativi - Disinvestimento prima della scadenza - Risarcimento del danno - Limiti - Fondamento.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, in presenza della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, la mera allegazione di un maggior valore, al tempo della futura scadenza, dei titoli venduti anticipatamente dal cliente, non basta, di per sé, ad individuare un danno imputabile all'intermediario, in quanto le ragioni di una richiesta di disinvestimento possono essere le più varie, anche funzionali ad una diversa scelta di investimento o volte all'uso del denaro per scopi di consumo, potendo ravvisarsi un danno soltanto allorché sia allegato e provato che la vendita dei titoli sia avvenuta ad un prezzo inferiore al valore di mercato in quel momento storico (e non, invece, rispetto a quanto in futuro si sarebbe potuto ricavare), ovvero che la vendita sia avvenuta in funzione di una strategia di reinvestimento finanziario meno favorevole.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)