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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17235 del 29/07/2014 (Rv. 631935 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Azione di responsabilità ex art. 146 legge fall. - Contestazione della vendita di immobile sociale per un prezzo inferiore al valore di mercato - Azione revocatoria nei confronti dell'atto di vendita - Rapporto di pregiudizialità tra azione di responsabilità e azione di revoca - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631935-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti. Ne consegue che non può essere sospeso, in difetto del vincolo di pregiudizialità, il giudizio promosso dal curatore a norma dell'art. 146 legge fall. nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita per la vendita sottocosto di un immobile sociale in conseguenza della pendenza, tra parti diverse, di azione per la revoca dell'atto di vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)