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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 320 del 1983

Decisione
decisa il 1983-10-07, depositata il 1983-10-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:320
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 11419

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Disposizione impugnata
  • Applicabilità nel giudizio a quo nonostante la sua successiva abrogazione
  • Sussistenza della rilevanza
  • Ammissibilità della questione.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale qualora la norma impugnata, nonostante la sua successiva abrogazione, sia tuttavia applicabile nel giudizio a quo permane la rilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale, (Ammissibilità della questione di legittimità, costituzionale in riferimento all'art. 24, comma 2^, Cost. dell'art. 53 del r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 abrogato dall'art. 16, comma 1^, L. 7 maggio 1981 n. 180 in quanto, in base alla disposizione impugnata, il giudice a quo (Tribunale supremo militare) doveva stabilire la validità del giudizio di primo grado, svoltosi durante la vigenza della disposizione medesima).

Norme impugnate

  • art. 53 r.d. 9 settembre 1941, n. 1022

Parametri

Massima n. 11420

  • Procedimento penale militare
  • Difesa e difensori
  • Scelta dei difensori tra gli ufficiali inferiori in servizio
  • Lesione del diritto di difesa
  • Illegittimità costituzionale parziale.
Leggi la massima
Il diritto di difesa non è sufficientemente tutelato se all'imputato non è data la reale possibilità di partecipare sostanzialmente in posizione paritaria, alla dialettica processuale. Attraverso l'assistenza tecnica, che è imposta dalle norme di procedura (artt. 125 e 128 c.p.p.) indipendentemente dalla volontà dell'imputato, vengono assicurate le regolarità del giudizio e la realizzazione dell'irrinunciabile diritto di difesa. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma 2^, Cost. - l'art. 53 r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 nella parte in cui consente di scegliere, nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari territoriali, i difensori tra gli ufficiali inferiori in servizio, dato che il difetto di preparazione giuridica di costoro, per quanto riguarda il diritto penale (sostanziale e processuale), pregiudica il diritto di difesa dell'imputato nel profilo riguardante l'assistenza tecnica professionale. - Cfr. sent. n. 46 del 1957 - " " 108 " 1963 - " " 190 " 1970 - " " 125 " 1979 - " " 188 " 1980

Norme impugnate

  • art. 53 r.d. 9 settembre 1941, n. 1022

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace) promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1976 dal Tribunale supremo militare sul ricorso proposto da Sicilia Antonino, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 73 del 16 marzo 1977; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore Francesco Saja; udito l'Avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Nel corso di un procedimento penale a carico di Sicilia Antonino, imputato di diserzione (art. 148 n. 2 cod. pen. mil. pace) e ricorrente avverso la sentenza in data 11 marzo 1976 del Tribunale militare territoriale di Bari, il Tribunale supremo militare con ordinanza del 15 ottobre 1976 (in G.U. n. 73 del 16 marzo 1977, reg. ord. n. 41/1977) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui prevedeva che davanti ai tribunali militari territoriali i difensori potessero essere scelti tra gli ufficiali inferiori in servizio, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. Riteneva il giudice rimettente che il diritto di difesa, inteso come assistenza tecnica e professionale basata su una preparazione specifica, potesse non essere adeguatamente esercitato dal difensore-ufficiale, eventualmente mancante di detta preparazione.
punto 2
La parte privata non si è costituita. La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, eccepisce l'infondatezza della questione richiamando la sentenza n. 108 del 1963, con cui la Corte riconobbe espressamente legittima la norma impugnata. : Con l'ordinanza di rimessione viene impugnato l'art. 53 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con r.d. 9 settembre 1941 n. 1022, nella parte relativa alla possibilità di scegliere i difensori davanti ai tribunali militari territoriali tra gli ufficiali inferiori in servizio, dubitandosi che il difetto di preparazione tecnico-giuridica degli stessi possa pregiudicare il diritto di difesa spettante all'imputato in base all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Va preliminarmente osservato che la sopravvenuta legge 7 maggio 1981 n. 180, contenente modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, ha, col primo comma dell'art. 16, abrogato espressamente il suindicato art. 53. Nondimeno, dovendosi stabilire la validità del giudizio di primo grado in base a tale disposizione, vigente quando esso si svolse, la sollevata questione di legittimità costituzionale risulta ancora rilevante. Nel merito, va anzitutto ricordato il principio reiteratamente affermato dalla Corte, secondo cui il diritto di difesa ben può, in base al discrezionale apprezzamento del legislatore ordinario, essere regolato con modalità diverse, ma è pur sempre necessario che la relativa disciplina ne assicuri l'effettiva e concreta attuazione. E poiché detto diritto costituisce essenzialmente garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale, non può ritenersi che esso sia sufficientemente tutelato se all'imputato non è data la reale possibilità di partecipare sostanzialmente in posizione paritaria alla dialettica processuale (v. sent. n. 46 del 1957 e 190 del 1970). Né in proposito può essere omesso, per il suo indubbio rilievo, il richiamo alla giurisprudenza più recente (sent. 3 ottobre 1979 n. 125; 16 dicembre 1980 n. 188), con cui la Corte ha ritenuto che l'assistenza tecnica, assicurando la regolarità del giudizio e la realizzazione dell'irrinunciabile diritto di difesa, legittimamente è imposta dalle norme di procedura (artt. 125 e 128 cod. proc. pen.) indipendentemente dalla volontà dell'imputato. Orbene, se si considera che la qualifica di ufficiale delle Forze armate non presuppone una preparazione giuridica né di carattere generale né, in particolare, relativamente al diritto penale (sostanziale e processuale), non si può fare a meno di dedurre che detta qualifica risulta insufficiente ad assicurare nel processo penale militare l'effettiva attuazione del diritto di difesa. D'altro canto, non potrebbe addursi il carattere speciale e peculiare dell'ordinamento militare, giacché permane pur sempre l'imprescindibile e fondamentale esigenza di assicurare all'imputato una reale difesa tecnica, a cui ha razionalmente provveduto appunto adesso la cit. l. 7 maggio 1981 n. 180. L'Avvocatura dello Stato ha ricordato in contrario una remota pronuncia di questa Corte (sent. 7 giugno 1963 n. 108) la quale chiaramente non può essere più invocata nel momento attuale, caratterizzato, anche sul piano internazionale, da un'evoluzione legislativa, giurisprudenziale e dottrinale intesa ad assicurare in maniera piena e reale la tutela del diritto di difesa. In conclusione, la proposta questione risulta fondata e va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge impugnata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui consente di scegliere nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari territoriali i difensori tra gli ufficiali inferiori in servizio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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