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Sez. 5, Sentenza n. 19620 del 11/09/2009 (Rv. 609744 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Redditi prodotti in forma associata - Accertamento - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Limiti - Impugnazione da parte del socio del diniego di definizione agevolata ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Partecipazione al giudizio della società e degli altri soci - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609744-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario esclusivamente nel caso in cui oggetto del giudizio sia il reddito sociale, il cui accertamento, sia sull'"an" che sul "quantum", si riverbera anche sul reddito dei soci, e non anche nel caso in cui il socio si limiti a contestare il rigetto dell'istanza di definizione agevolata, da lui avanzata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002. In tal caso, infatti, la questione proposta con il ricorso investe unicamente la posizione del socio, senza alcun coinvolgimento né di quella società né di quella degli altri soci, giuridicamente del tutto autonome rispetto all'oggetto della lite.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)