Sez. 3, Sentenza n. 3805 del 22/11/1968 (Rv. 337228 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITA - ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA - DEPOSITO DI DOCUMENTO NUOVO A SOSTEGNO DELL'ECCEZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITA - ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA - DEPOSITO DI DOCUMENTO NUOVO A SOSTEGNO DELL'ECCEZIONE - INAMMISSIBILITA.*
I documenti di cui e consentita a termini dell'art 372 cod proc civ. la produzione per la prima volta nel giudizio di Cassazione sono solo quelli attinenti alla nullita dell'impugnata sentenza e all'ammissibilita del ricorso e del controricorso. Conseguentemente non possono essere prodotti quei nuovi documenti che sono relativi al merito della controversia, essendo il Sindacato affidato alla Corte di Cassazione di mera legittimita e limitato esclusivamente alle allegazioni difensive fornite dalle parti nelle precedenti fasi del giudizio. Pertanto, il documento relativo ad una eccezione di cosa giudicata non puo essere prodotto per la prima volta nel giudizio di Cassazione e, se esibito, va disatteso trattandosi di una eccezione di merito ed importando, quindi, una indagine preclusa in Sede di legittimita. (V. N.810, 2028-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)