Sez. 2, Sentenza n. 7165 del 29/11/1983 (Rv. 431772 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - PRONUNCIA - NATURA DI SENTENZE NON DEFINITIVE - IMPUGNAZIONE IMMEDIATA O CON RISERVA - NECESSITÀ - MANCATA PROPOSIZIONE DI IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE - GIUDICATO INTERNO - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - PRONUNCIA - NATURA DI SENTENZE NON DEFINITIVE - IMPUGNAZIONE IMMEDIATA O CON RISERVA - NECESSITÀ - MANCATA PROPOSIZIONE DI IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE - GIUDICATO INTERNO - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Il procedimento divisorio è articolato nel suo svolgimento con la emanazione di ordinanze, sempre che sul diritto alla divisione, sulla Determinazione delle porzioni spettanti ai condividenti e sulla attribuzione delle singole quote non sorgano contestazioni. In caso contrario, in qualsiasi stadio della procedura, tali contestazioni vanno risolte nelle forme del procedimento ordinario e le sentenze pronunziate in questa fase, avendo carattere strumentale rispetto alla pronunzia finale e natura di sentenze non definitive, sono suscettibili di passaggio in giudicato, se non siano impugnate o assoggettate a tempestiva riserva di gravame o se siano state già sottoposte ai mezzi di impugnazioni consentiti, ed il relativo giudicato interno può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Pertanto, qualora uno dei condividenti nel corso di un giudizio di appello, introdotto in conseguenza delle contestazioni sorte, proponga una domanda nuova ed i giudici del gravame anziché pronunziarne l'inammissibilità l'abbiano decisa nel merito e la relativa decisione non sia stata impugnata, il giudicato formatosi sulla questione decisa deve essere rilevato nella successiva fase diretta alla Determinazione delle quote dei condividenti e preclude la riproposizione di detta questione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)