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Sez. 1, Sentenza n. 496 del 17/02/1966 (Rv. 320992 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320992-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI.*

Agli effetti previsti dall'art. 9 del R.d. 30 dicembre 1923, n.3269 -legge di registro- l'ipotesi delle Disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre si verifica allorquando fra dette Disposizioni esista, in forza della legge, e non per volonta delle parti, una concatenazione logica necessaria, che ne comporti il riassorbimento per loro intrinseca natura, quali elementi indispensabili, nell'unico rapporto giuridico tassabile ai fini del registro.Non puo operarsi percio una tassazione unica nel caso di una connessione fra Disposizioni contrattuali che dipenda non gia dalla astratta configurazione giuridica di ciascuna di esse, ma dalla impossibilita materiale, o addirittura dalla Mancanza di convenienza economica di una stipulazione distinta ed autonoma delle due convenzioni. -nella specie, rispetto ad una convenzione che prevedeva il diritto di sfalcio di erba e di pascolo sui campi di volo di aeroporti, e lavori di sistemazione edile-agraria del fondo dei campi stessi, si e escluso che la dedotta impossibilita materiale ed oggettiva di disgiungere le prestazioni, date le condizioni dei campi stessi potesse assimilarsi all'impossibilita giuridica di concepire le due convenzioni come distinte ed autonome. *

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)