diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26627 del 12/12/2011 (Rv. 620575 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Trattenimento in C.I.E. - Compatibilità con la Direttiva 2008/115/CE - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620575-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

La disciplina normativa interna relativa al trattenimento temporaneo dello straniero, colpito da un provvedimento espulsivo emesso ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, (così come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 22, lettera m, della legge 15 luglio 2009, n. 94), presso un Centro d'identificazione ed espulsione, non risulta contrastante né con le disposizioni contenute nella Direttiva 2008/115/CE (cd. Direttiva rimpatri), né con l'interpretazione della medesima contenuta nella sentenza della Corte di Giustizia del 28 aprile 2011 (caso El Dridi C -61-11), né con la nuova regolamentazione desumibile dal d.l. 23 giugno 2011, n.89, convertito nella legge 2 agosto 2011, n. 129. Ne consegue che la convalida giurisdizionale della misura del trattenimento può essere dichiarata illegittima, come in passato, solo se il provvedimento espulsivo che ne costituisce il fondamento sia stato previamente annullato dal giudice di pace, in modo da consentire in sede di convalida di valutare la caducazione del titolo giustificativo della misura e di negare per tale ragione la convalida stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 com. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST., Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)