Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Testo in vigore al
Titolo I. Principi e disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Fauna selvatica
1. La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale.
Art. 2 Oggetto della tutela
1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale liberta', nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo articolo 12 vietino l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.
Art. 3 Divieto dell'uccellagione
1. In conformita' di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 e' vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione.
2. E' altresi' vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge.
Art. 4 Comitato tecnico nazionale
1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituito un comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali piu' rappresentativi, da un rappresentante della delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.
2. Il comitato e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni e delle revoche delle varie organizzazioni o associazioni, ed e' presieduto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un suo delegato.
3. Al comitato sono conferiti compiti di studi e ricerche per:
1) la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;
2) la protezione e la tutela della fauna selvatica;
3) la tutela delle produzioni agricole;
4) la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica e alterare gli ambienti naturali;
5) la valorizzazione degli ambienti naturali;
6) la formulazione di pareri sulle materie prevista dalla presente legge.
4. Il comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il coordinamento delle attivita' e di calendari venatori su aree internazionali omogenee, e di formulare proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e della fauna selvatica e di esercizio della Caccia.
5. Il comitato deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni cinque anni. I componenti possono essere riconfermati per non piu' di una volta.
Titolo II. Funzioni amministrative - struttura del territorio zona delle alpi
Art. 5 Funzioni amministrative
1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunita' montane, ai comuni, singoli o associati.
2. Le regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della, selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi) e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
Art. 6 Piani regionali
1. Per gli interventi nel settore della caccia le regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali che prevedano:
a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;
b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;
c) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;
d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalle regioni, organizzati in forma di azienda ove e' vietato l'esercizio della caccia;
e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone puo' essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile;
f) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;
g) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a) e b).
2. Le zone di cui ai punti a), b) e c) saranno possibilmente delimitate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle regioni o degli enti locali, per le competenze proprie o delegate. Dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori ad un ottavo ne' superiori a un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia.
3. Le zone di cui al punto d) devono essere delimitate da tabelle perimetrali, secondo le disposizioni impartite dalle regioni che fisseranno, altresi', l'ammontare delle tasse dovute in conformita' dell'articolo 24.
4. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concederne l'uso alle regioni per la costituzione delle zone di cui ai punti a), b) e c).
5. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.
6. Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla regione, entro sessanta giorni dalla notificazione.
7. Decorso il suddetto termine, la regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.
8. Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.
9. La regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche, puo' disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
Art. 7 Zona delle Alpi
1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, e' considerato zona faunistica a se' stante.
2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma precedente, emaneranno, nel rispetto dei principi generali della presente legge, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
3. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.
Titolo III. Esercizio della caccia
Art. 8 Esercizio della caccia
1. L'esercizio della caccia e' consentito purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto allo abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 9 e degli animali a cio' destinati.
3. E' considerato, altresi', esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
4. Ogni altro modo di abbattimento o di cattura e' vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
6. La caccia puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta', sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose.
7. In caso d'incidente a colui che ha patito il danno e' consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilita' dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilita' civile.
8. La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
9. Per l'esercizio venatorio e', altresi', necessario essere muniti di un tesserino, rilasciato gratuitamente dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovra' riportare le modalita' per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale.
Art. 9 Mezzi di caccia
1. La caccia e' consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non piu' di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonche' della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.
3. La caccia e' altresi' consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.
4. Nella zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 7 e' vietato
l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non piu' di due colpi a munizione spezzata.
5. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.
6. Il titolare della licenza di caccia e' autorizzato, durante
l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art. 10 Caccia controllata
1. Il territorio nazionale e' sottoposto al regime gratuito di caccia controllata.
2. Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate all'articolo 11.
Titolo IV. Specie cacciabili - controllo della fauna periodi di caccia
Art. 11 Elenco delle specie cacciabili - Periodi di caccia
1. E' vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana. E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati:
1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:
1) quaglia (Coturnix coturnix);
2) tortora (Streptopelia turtur);
3) calandro (Anthus campestris);
4) prispolone (Anthus trivialis);
5) merlo (Turdus merula);
2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio:
1) germano reale (Anas platyrhynchos);
2) folaga (Fulica atra);
3) gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:
1) passero (Passer Italiae);
2) passera mattugia (Passer montanus);
3) passera oltremontana (Passer domesticus);
4) storno (Sturnus vulgaris);
5) porciglione (Rallus aquaticus);
6) alzavola (Anas crecca);
7) canapiglia (Anas strepera);
8) fischione (Anas penelope);
9) codone (Anas acuta);
10) marzaiola (Anas querquedula);
11) mestolone (Anas clypeata);
12) moriglione (Aythya ferina);
13) moretta (Aythya fuligula);
14) beccaccino (Capella gallinago);
15) colombaccio (Columba palumbus);
16) frullino (Lymocryptes minimus);
17) chiurlo (Numenius arquata);
18) pittima minore (Limosa lapponica);
19) pettegola (Tringa totanus);
20) donnola (Mustela nivalis);
21) volpe (Vulpes vulpes);
22) piviere (Charadrius apricarius);
23) combattente (Philonzaius pugnax);
4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
1) mammiferi:
2) coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
3) lepre comune (Lepus europaeus);
4) lepre sarda (Lepus capensis);
5) lepre bianca (Lepus timidus);
6) camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra);
7) capriolo (Capreolus capreolus);
8) cervo (Cervus elaplius hippelaphus);
9) daino (Dama dama);
10) muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda;
11) uccelli:
12) pernice bianca (Lagopvs mutus);
13) fagiano di monte (Lyrurus tetrix);
14) gallo cedrone (Tetrao urogallus);
15) coturnice (Alectoris graeca);
16) pernice sarda (Alectoris barbara);
17) pernice rossa (Alectoris rufa);
18) starna (Perdix perdix);
19) fagiano (Phasianus colchicus);
20) fringuello (Fringilla coelebs);
21) pispola (Anthus pratensis);
22) peppola (Fringilla montifringilla);
23) frosone (Coccothraustes coccothraustes);
24) strillozzo (Emberiza calandra);
25) colino della virginia;
26) verdone (Chloris chloris);
27) fanello (Carduelis cannabina);
28) spioncello (Anthus spinoletta);
5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:
1) beccaccia (Scolopax rusticola);
6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:
1) cappellaccia (Galerida cristata);
2) tottavilla (Lullula arborea);
3) allodola (Alauda arvensis);
4) cesena (Turdus Pilaris);
5) tordo bottaccio (Turdus philomelos);
6) tordo sassello (Turdus iliacus);
7) taccola (Coloeus monedula);
8) corvo (Corvus frugilegus);
9) cornacchia nera (Corvus corone);
10) pavoncella (Vanellus vanellus);
7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio:
1) cinghiale.
2. Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui all'articolo 4.