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Sez. 3, Sentenza n. 219 del 08/02/1963 (Rv. 260281 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - COPIA - DISCORDANZE TRA L'ORIGINALE E LA COPIA - PARTE A CUI LA NOTIFICAZIONE E ESEGUITA - PREVALENZA DELLA COPIA.*
Stato
decisa il 1963-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260281-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - COPIA - DISCORDANZE TRA L'ORIGINALE E LA COPIA - PARTE A CUI LA NOTIFICAZIONE E ESEGUITA - PREVALENZA DELLA COPIA.*

Nel caso di discordanza tra l'originale e la copia di un atto notificato prevale, per la parte a cui la notificazione e stata eseguita, cio che risulta dalla copia che l'e stata consegnata (applicazione alla dichiarazione dell'ufficiale giudiziario di avere compiuto le preliminari ricerche delle persone indicate nell'art 139, secondo comma, cod proc civ prima di procedere alla notificazione nelle mani del portiere. (Conf 1965'50, 1897'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)