Sez. U, Sentenza n. 62 del 13/02/2001 (Rv. 543816 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - IN GENERE | Giurisdizione in materia di pensioni - Dedotta esistenza di un precedente giudicato della stessa Corte fra le stesse parti - Interpretazione dello stesso - Potere della Corte dei Conti - Sussistenza - Pendenza del giudizio di ottemperanza, innanzi al giudice amministrativo - Rilevanza ostativa - Configurabilità - Esclusione.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - IN GENERE
La Corte dei Conti, nell'ambito della propria giurisdizione in materia di pensioni, ha il potere di accertare ed interpretare il giudicato che sia intervenuto sul rapporto pensionistico fra le stesse parti, traendone le relative conseguenze ai fini della pronuncia sulla domanda, e nessun rilievo ostativo riveste in contrario il fatto che in relazione al precedente giudicato risulti eventualmente instaurato ed ancora pendente giudizio d'ottemperanza innanzi al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)