Sez. 1, Sentenza n. 2100 del 14/02/2001 (Rv. 543834 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Opposizione all'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 - Competenza per territorio - Foro erariale - Operatività - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di ingiunzione fiscale emessa in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 (la quale cumula in sè le caratteristiche di forma ed efficacia di titolo esecutivo e di precetto), l'opposizione all'ingiunzione in questione dà luogo ad un procedimento di cognizione volto a contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata ed ad ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere "in executivis" dalla P.A.. Pertanto, avuto riguardo al carattere esecutivo del procedimento in cui essa opposizione si inserisce, deve trovare applicazione la disciplina dell'art. 7 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, costituente, in relazione ai procedimenti esecutivi, deroga ai criteri generali del Foro erariale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)