Sez. L, Sentenza n. 659 del 01/02/1990 (Rv. 465090 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - APPELLO - DEDUZIONE DELLA MANCATA OSSERVANZA DELLE GARANZIE PROCEDURALI IN TEMA DI SANZIONI DISCIPLINARI - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - APPELLO - DEDUZIONE DELLA MANCATA OSSERVANZA DELLE GARANZIE PROCEDURALI IN TEMA DI SANZIONI DISCIPLINARI - INAMMISSIBILITÀ.*
Il lavoratore licenziato, il quale abbia contestato la legittimità del licenziamento soltanto per la Mancanza di una giusta causa o per altre ragioni, non può dedurre in appello (nè, a maggior ragione nel giudizio di Cassazione, ove vige altresì la specifica preclusione alla deducibilità di questioni non dedotte o dibattute davanti al giudice del merito e sulle quali non vi sia stata, da parte di questi alcuna pronunzia) l'illegittimità del licenziamento medesimo per l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, delle garanzie procedurali stabilite dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 in tema di sanzioni disciplinari, giacché tale deduzione comporta l'introduzione di un nuovo thema decidendum, che dà luogo ad un mutamento dell'originaria domanda, non consentito dall'art. 437 cod. proc. civ.. (V 4068/87, mass n 452853; (V 3789/87, mass n 452707; (V 596/84, mass n 432834).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)